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Operazioni intra Ue, così la prova della spedizione

Secondo la Cassazione, spetta al cedente dimostrare l’effettività della spedizione della merce nello Stato nel quale risiede il cessionario o fornire prova della propria buona fede

di Giorgio Emanuele Degani

In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività della spedizione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un’evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto. Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32330 del 2 novembre 2022.

Le operazioni intracomunitarie costituiscono una rilevante tematica a livello unionale, posto che numerosi sono stati gli interventi legislativi negli ultimi anni.

Fermo restando quanto statuito in tema di transizione dal regime c.d. transitorio a quello definitivo, di cui si è iniziato a discutere con il Libro verde sul futuro dell’Iva Com (2010) 695 dell’1 dicembre 2010, e attuato con l’Action Plan del 7 aprile 2016 e con la Comunicazione Com (2017) 566 del 4 ottobre 2017 relativa al “Piano d’azione sull’Iva – Verso uno spazio unico europeo – Il momento di agire”, sono numerose le Quick Fixes, ossia delle “soluzioni rapide” di alcuni problemi ben noti agli operatori, che si pongono l’obiettivo di migliorare, nel breve termine, l’attuale assetto normativo in materia di Iva che regola gli scambi di beni tra Stati membri. Tra queste, vi rientrano anche quelle relative alle prove delle operazioni intracomunitarie.

Ed infatti, il Regolamento Ue n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 introducendo il nuovo articolo 45-bis, disciplina la prova delle cessioni intracomunitarie, cercando di superare il controverso precedente quadro normativo.

La direttiva n. 2006/112/Ce non stabiliva degli elementi probatori idonei a tale scopo, il che ha determinato grandi incertezze operative per le imprese e le Amministrazioni finanziarie. In sostanza, plurime sono state le interpretazioni elaborate delle Autorità fiscali dei vari Stati membri, generando un elevato grado di incertezza.

Con l’articolo 45-bis del Regiolamento Ue n. 282/2011, vengono invece espressamente tipizzati i documenti ritenuti idonei a dimostrare l’avvenuto trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro.

In particolare, vengono previsti due distinti gruppi di prove: da un lato, i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento di trasporto o una lettera Cmr firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere; dall’altro, altri documenti quali, ad esempio, una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto; i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto; documenti ufficiali, rilasciati da pubblica autorità (es. un notaio) che conferma l’arrivo dei beni a destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato Ue di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

Se i beni vengano spediti o trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), allora la prova si considera soddisfatta qualora il venditore sia in possesso di due elementi previsti nel primo gruppo, oppure, in alternativa, di uno degli elementti del primo gruppo in combinazione con uno degli elementi del secondo.

Se i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente (o da un terzo per suo conto), allora in aggiunta ai documenti di cui sopra, è altresì richiesto che il venditore debba acquisire una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono trasportati o spediti da quest’ultimo (o da un terzo per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tali documenti devono, comunque, essere non contraddittori tra di loro.

La pronuncia in commento ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a tali ammodernamenti in tema di prove delle operazioni intracomunitarie.