Controlli e liti

Pvc definibili anche con accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018

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di Michele Brusaterra


Possono usufruire della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - Pvc - anche i contribuenti ai quali, successivamente al 24 ottobre 2018, è stato notificato un avviso di accertamento. È questa una delle questioni di cui tenere conto nell’eventuale analisi della possibilità di usufruire della definizione agevolata dei Pvc e dei conseguenti eventuali benefici derivanti dalla stessa.

Il provvedimento del 23 gennaio 2019, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1 del Dl 119/2018, convertito in legge 136/2019, dispone che possono avvalersi della definizione agevolata anche i contribuenti nei confronti dei quali, successivamente alla data del 24.10.2018, sono state svolte attività di controllo che riguardino le violazioni constatate attraverso il Pvc, consegnato allo stesso contribuente entro la data del 24 ottobre appena citata come, per esempio, la notifica di un avviso di accertamento anche se, successivamente, oggetto di istanza di accertamento di adesione ovvero anche qualora risulti essere stato impugnato o, ancora, oggetto di invito al contraddittorio o di questionario. L’importante, in questi casi, dispone sempre il provvedimento, è che il procedimento non sia stato concluso con un’altra forma di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del Pvc.

Non costituiscono, inoltre, cause di preclusione, l’aver presentato istanza per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, la presentazione di memorie difensive al processo verbale e il ravvedimento parziale. In quest’ultimo caso il contribuente può avvalersi della definizione in commento per le altre violazioni non oggetto di ravvedimento.

Se, invece, entro la più volte richiamata data del 24.10.2018, il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio, egli non può avvalersi della definizione del Pvc.

Per poter usufruire della definizione in commento, il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa al tributo da definire, utilizzando il modello allora vigente, nel cui frontespizio va barrata la casella «correttiva nei termini», anche nel caso in cui la dichiarazione originaria fosse stata omessa. All’interno della predetta dichiarazione vanno indicati solo «i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale», anche nel caso in cui la dichiarazione originaria fosse stata omessa.

Tali dichiarazioni vanno presentate senza la possibilità di utilizzare, al loro interno, eventuali perdite pregresse, entro il 31.05.2019, tenendo altresì in considerazione che i soggetti in trasparenza fiscale, oltre a presentare l’eventuale propria dichiarazione dei redditi, devono altresì fornire «tempestivamente» ai soci il prospetto di riparto dei redditi affinché questi ultimi possano presentare, a loro volta e sempre entro il 31.05.2019, la propria dichiarazione «correttiva nei termini» per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.

Per quanto concerne il versamento delle imposte o delle maggiori imposte dovute, facendo presente che è vietata la compensazione, è possibile effettuare un unico versamento complessivo entro il 31 maggio 2019, ovvero il versamento in 20 rate trimestrali di pari importo, la prima da versare entro il 31.05.2019, e le altre entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, applicando gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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