Quel doppio vantaggio (di equità e gettito) dalla chiusura delle liti pendenti
Da un lato, la rottamazione delle cartelle esattoriali in corso e che potrebbe subire una modifica del calendario. Dall’altro, l’ intenzione manifestata nei giorni scorsi dal viceministro all’Economia Luigi Casero di intervenire sulla giustizia tributaria con un provvedimento straordinario per smaltire le liti pendenti e con misure per deflazionare ulteriormente i nuovi ricorsi.
Chiusura agevolata per le liti pendenti
Per la riduzione dei contenziosi pendenti, l’ipotesi allo studio è quella di introdurre delle «forme di conciliazione» anche per il terzo grado di giudizio in Cassazione, e «valutare l’ipotesi di una rottamazione delle liti, basata su principi recentemente introdotti per la rottamazione delle cartelle». In occasione delle precedenti sanatorie, va ricordato che la rottamazione cartelle è stata sempre “accompagnata” dalla chiusura delle liti pendenti. In questo modo, i contribuenti potevano scegliere a quale delle due sanatorie aderire. Per fare questo, si potrebbe riaprire la definizione delle liti pendenti, eliminando però il limite di 20mila euro, previsto per la precedente definizione che si è chiusa il 2 aprile 2012. Le precedenti regole per la chiusura delle liti prevedevano il pagamento di un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2mila euro. Se la lite superava i 2mila euro, si doveva pagare:
■il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;
■il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;
■il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite pendeva ancora nel primo grado di giudizio e non era stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale.
Rottamazione e chiusura liti sempre abbinate
Una rottamazione cartelle “accompagnata” dalla chiusura delle liti pendenti, oltre ad evitare ingiustificate disparità di trattamento esistenti con l’attuale versione della rottamazione, aumenterebbe notevolmente gli incassi per l’erario, evitando di generare nuovo contenzioso. La definizione delle liti pendenti renderebbe infatti più giusta la rottamazione cartelle dalla quale sono al momento esclusi i contribuenti, con un contenzioso in atto, che sono risultati vittoriosi nell’ultima sentenza dei giudici tributari e non hanno carichi affidati alla riscossione. Sono invece agevolati i contribuenti che hanno cartelle con debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, che non hanno pagato nulla e che non hanno nemmeno contenzioso in corso. Potranno fruire della rottamazione, beneficiando della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione.
L’assenza di debiti iscritti a ruolo
È invece beffato chi, pur avendo pagato delle somme e fatto ricorso, magari con esito favorevole, ne è escluso perché non ha debiti iscritti a ruolo. Può beneficiare della rottamazione il contribuente che, pur avendo diritto all’annullamento del debito, ha ancora le somme iscritte a ruolo perché l’ufficio non ha proceduto allo sgravio, come chiarito anche dalla circolare 2/E/2017 . Per l’agenzia delle Entrate, la definizione è possibile solo in presenza di un carico affidato all’agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti. In caso di rinuncia al contenzioso, il giudizio prosegue per la parte non definita.
La rottamazione delle cartelle “abbinata” alla chiusura delle liti costituirebbe anche una tregua per chiudere le tante liti tra fisco e contribuenti, con gli uffici che sono ormai al collasso con l’enorme contenzioso da gestire e il poco personale a disposizione. La pace fiscale recherebbe benefici ai contribuenti e alle casse dell’erario.
Agenzia delle Entrate, circolare 2/E/2017