Imposte

Raccoglitori occasionali, debutta l’imposta sostitutiva di 100 euro

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di Michele Brusaterra

Imposta sostitutiva annua di euro 100 per i raccoglitori occasionali di tartufi e prodotti non legnosi, ed esonero da ogni obbligo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ritenuta a titolo d’imposta ancora applicabile solo se non viene dimostrato il versamento dell’imposta sostitutiva.

La legge di bilancio per il 2019, n. 145 /2018, ai commi 692-698 , rimette mano, dopo che già dal 2017 le norme erano state modificate, alla disciplina fiscale dei raccoglitori occasionali di tartufi, nonché di prodotti non legnosi in genere e di erbe officinali.

Facendo presente che per prodotti non legnosi si intendono quelli individuati nella tabella Ateco 02.30, in cui vengono ricompresi funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni, per raccoglitori occasionali si intendono quelli che non superano i 7.000 euro annui di vendite.

Da un punto di vista delle imposte dirette, la norma prevede una tassazione in misura fissa su base annua attraverso un’imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali, ammontante ad euro 100. Tale imposta, che non è dovuta dai soggetti che raccolgono i prodotti in oggetto solo per autoconsumo, deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, «da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati».

Nei confronti dei soggetti che versano l’imposta sostitutiva di cui sopra, si rende non più applicabile la ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 25-quater Dpr 600/1973.

Per verificare se debba o meno essere applicare la ritenuta, viene prescritto che l’acquirente deve rilasciare un documento d’acquisto, dal quale devono risultare la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, nonché "il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva", oltre che alla natura, qualità e quantità del prodotto ceduto e il relativo corrispettivo.

Ove, evidentemente, il cedente non dovesse presentare il codice di versamento dell’imposta sostitutiva, il cessionario è tenuto all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 23%, cioè l’aliquota del primo scaglio Irpef, sul 78% del corrispettivo.

La legge 145/2018 interviene anche sul regime Iva dei raccoglitori occasionali di tartufi e di altri prodotti non legnosi, inserendo, all’interno del Dpr 633/1972, l’art. 34-ter, rubricato "Regime fiscale per raccoglitori occasionali".

Viene stabilito dalla nuova disposizione che i raccoglitori occasionali, di cui si è detto sopra, «sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale».

Il raccoglitore occasionale di tartufo, o di altri prodotti non legnosi non munito di partita Iva, non è obbligato, quindi, ai sensi di quanto stabilito dalle nuove disposizioni, ad alcun obbligo contabile. I cessionari, invece, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 109, legge 311/2004, sono obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili, nonché a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione, emettendo autofattura.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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