Raddoppio con la denuncia nei termini
Il
I giudici di legittimità, con tale arresto giurisprudenziale, hanno ribaltato tutta una serie di sentenze di merito di senso opposto (ex pluribus, Ctr Lombardia 382/2014; Ctr Emilia Romagna, 639-641/02/2014) , ritenendo che il comma 132 della legge di stabilità per il 2016 e il precedente articolo 2 del Dlgs 128/2015 coesisterebbero e regolerebbero due fattispecie diverse determinando una vera e propria disciplina transitoria articolata su due piani (testualmente): «Qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell’articolo 1 della legge 208/15; qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dall’articolo 2 del Dlgs 128/15».
I giudici d’appello milanesi, seppur consapevoli dell’orientamento opposto della Cassazione, ritengono che l’articolo 1, commi 130, 131 e 132, della legge 208/2015 ha implicitamente abrogato il regime transitorio dell’articolo 2, comma 3, del Dlgs 128/2015 e che la sentenza, sul tema, della Corte costituzionale (247/2011) non è vincolante sia perché di rigetto sia perché risulta essere formulata anteriormente alle ultime evoluzioni normative che, volendo portare chiarezza sul dibattuto tema delle condizioni di operatività del raddoppio, hanno esplicitato come una di esse sia la
Il collegio, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impositivi impugnati e, visti gli orientamenti contrastanti sul tema, dispone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza 2581/13/2017 della Ctr Lombardia