Ravvedimento in pista per chi ha saltato l'appuntamento alla cassa del 21 agosto
Perdono in corso per i contribuenti che hanno saltato l'appuntamento con i versamenti in scadenza il 21 agosto 2017, dopo la consueta pausa di Ferragosto.
A partire dal 22 agosto essi possono avvalersi fino al 4 settembre 2017 del ravvedimento “sprint”, che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. L'ultimo giorno scade infatti lunedì 4 settembre. Può essere il caso del contribuente Iva mensile che non ha eseguito entro il 21 agosto il versamento relativo alla liquidazione del mese di luglio.
Sanzioni ridotte
Per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15%. La misura del 15%, che si riduce all'1,5% in caso di ravvedimento “breve o mensile” entro trenta giorni, nel ravvedimento “sprint” è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo dell'1,5% è uguale allo 0,1% giornaliero. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,1% annuo, per i giorni dal 22 agosto fino al giorno di pagamento compreso.
In caso di pagamento delle sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento.
Perdono per chi ha saltato il pagamento del 21 agosto per i redditi
Un ravvedimento particolare può essere fatto dai contribuenti, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, che hanno saltato l'appuntamento del 21 agosto per pagare le somme dovute per le imposte sui redditi, Irap, o altri tributi “collegati” alla dichiarazione dei redditi con lo 0,40% in più. In questo caso, se si tratta di contribuente che non ha versato alcun importo entro il termine ordinario e nemmeno entro la scadenza con lo 0,40% in più «il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) sia di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza» (circolare del 2 agosto 2013 n. 27/E).
Questo significa che per i contribuenti, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, che non hanno pagato nulla entro il 20 luglio 2017 e nemmeno entro il 21 agosto con lo 0,40% in più, in caso di omessi versamenti di imposte sui redditi, Irap, o altri tributi “collegati” alla dichiarazione dei redditi, ai fini del ravvedimento, «il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute » è quello del 20 luglio 2017.
Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, nella circolare 27/E/2013, avverte che gli interessi dello 0,40% sul versamento «effettuato nel “termine lungo” rappresentano il “corrispettivo” per il vantaggio che il contribuente trae dalla disponibilità di una somma di denaro spettante all’ente creditore. Del resto, la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, nella misura dello 0,40%, viene versata congiuntamente all’imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo. Ne consegue che, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente». In questo caso, la sanzione da applicare sull'importo non versato «deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione)».
Versamenti tardivi fino a 90 giorni: sanzione del 15%
Tenuto conto che per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15 %, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%, mentre per quelli da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell'1,5% (un decimo del 15%); infine per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell'1,67% (un nono del 15%).
Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero per ritardi fino a 14 giorni, e del 15% fisso per ritardi da 15 a 90 giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,2% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017.