Controlli e liti

Ravvedimento speciale, i limiti al set delle violazioni sanabili

Con l’emendamento del Governo chance preclusa alle omesse dichiarazioni. I punti di forza: sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e possibilità di rateazione

Arriva il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie dichiarative. Il Ddl di Bilancio 2023 (articolo 40 del testo inviato alla Camera) mira a introdurre questa opzione spot che scadrà il prossimo 31 marzo. Sono diverse le peculiarità di questa correzione spontanea, rispetto al ravvedimento a regime ex articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Il primo elemento saliente è connesso alla riduzione delle sanzioni. Chi fruirà del ravvedimento speciale, infatti, otterrà un abbattimento delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale. Una misura molto più conveniente rispetto al ravvedimento a regime, nel quale gli abbattimenti sono variabili in funzione della tempestività con cui avviene la correzione rispetto al momento in cui è stata commessa la violazione: si va da un massimo di un decimo al minimo di un quinto, a seconda dei casi.

Un secondo aspetto attiene alla possibilità di fruire, nel ravvedimento speciale, di una rateazione nel pagamento. Il versamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte e interessi), infatti, può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con prima scadenza il 31 marzo 2023 e rate successive da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno (comprensive di interessi nella misura del tasso legale). Il ravvedimento ordinario, invece, non consente la rateazione del dovuto.

Il campo applicativo

Sul piano oggettivo il ravvedimento speciale è fruibile in riferimento ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate e le violazioni riguardanti – dice il Ddl – «le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti». Si tratterà di capire quali violazioni saranno sanabili grazie alla sanatoria speciale, atteso che la formulazione sembra limitarne l’ambito applicativo rispetto al ravvedimento a regime.

Vi sono, comunque, una serie di violazioni che, secondo il Ddl, sono escluse dalla regolarizzazione speciale. Si tratta delle violazioni riferibili alla definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dall’articolo 38 del Ddl di Bilancio (si veda l’articolo di Nt+ Fisco), delle irregolarità formali (interessate da una sanatoria ad hoc) e dell’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Se da un lato è chiaro, quindi, che eventuali ravvedimenti del quadro RW devono transitare dal ravvedimento ordinario ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, occorre capire se il ravvedimento speciale sia fruibile in presenza di violazioni correlate alla mancata indicazione in dichiarazione di redditi prodotti da attività finanziarie o patrimoni detenuti all’estero.

Dubbia è la fruibilità del ravvedimento speciale in caso di omessa presentazione della dichiarazione, vietata nel ravvedimento ordinario. Dubbio che viene chiarito nel maxiemendamento presentato domenica 18 dal governo, nel senso di escludere l’applicazione del ravvedimento alle dichiarazioni omesse.

Decadenze ed esclusioni

Gli effetti del ravvedimento speciale si perfezionano con il versamento di quanto dovuto, o della prima rata entro il 31 marzo 2023, e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata seguente comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi moratori, con decorrenza dal 31 marzo 2023.

Il ravvedimento speciale resta inibito se, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/73.

Attività ispettive non ultimate

L’opportunità di avvalersi del ravvedimento speciale, in presenza di attività ispettiva iniziata e non conclusa con la notifica dell’atto impo-esattivo, andrà valutata anche in funzione di quanto prevede l’articolo 41 del Ddl di Bilancio, che disciplina l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Anche qui il Ddl stabilisce una definizione agevolata con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo su basi, però, che potrebbero differire da quelle da assumere per il ravvedimento speciale. Inoltre, rispetto a quanto emerso in via istruttoria, in sede di accertamento o di adesione, i rilievi potrebbero venire ridotti in contraddittorio: ciò potrebbe rendere la definizione ex articolo 41 più conveniente del ravvedimento speciale.

Articolo aggiornato lunedì 19 dicembre.

Gli esempi

1. Redditi diversi
Mancata indicazione di un reddito diverso relativo a un’attività commerciale occasionale (quadro RL) nel Redditi 2021, pari a 5.000 €.

Ravvedimento speciale ex art. 40 del Ddl di Bilancio, con massimo 8 rate trimestrali. Sanzione a 1/18 del 90%, ossia al 5%: pari a 250 € (con il ravvedimento ordinario il costo sarebbe stato di 643 € (1/7).

2. Imposte Irpef
Mancato versamento nel Redditi 2020 di imposte Irpef pari a 6.240 €.

Sanatoria avvisi bonari ex art. 38 del Ddl di Bilancio 2023, con massimo di 20 rate trimestrali. Va atteso l’avviso bonario. La definizione prevede una sanzione ridotta al 3% (187 €), al posto della sanzione ordinaria che sarebbe pari al 10% (ossia 624 €).

3. Deduzione costi
Deduzioni di maggiori costi in difetto del principio di inerenza per 30.000 €. Il contribuente ha già ricevuto un invito dall’Agenzia, ex art. 5-ter del Dlgs 218/97, e vi aderisce in data 19/12/2022.

“Adesione agevolata” ex art. 41 del Ddl: sanzione ridotta al 5% e pari a 1.500 € (anziché al 30% e pari a 9.000 €) e pagamento in massimo 20 rate trimestrali.

4. Attività all’estero
Mancata indicazione nel quadro RW di Redditi 2020 di attività detenuta all’estero in Paese white list per 100.000 €.

Nessuna sanatoria possibile. L’art. 40 del Ddl non ammette il ravvedimento speciale per tale violazione, che resta ravvedibile con criteri “ordinari”: con dichiarazione (quadro RW) e sanzione pari al 3%, ridotta a 1/7 (da pagare in unica soluzione).

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