Adempimenti

Ravvedimento sprint dei versamenti: sanzioni ultraridotte

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Si è chiuso ieri uno dei giorni dell’anno per le scadenze fiscali. I contribuenti hanno dovuto fare fronte a più di 200 scadenze concentrate nello stesso giorno. Per chi non ha versato le imposte, è tempo di perdono. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti, i contribuenti dispongono di diversi tipi di ravvedimento che possono ridurre la sanzione del 30% che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, è fissata nella misura del 15 per cento.

Il primo appuntamento è con il ravvedimento sprint, entro 14 giorni dal 20 agosto, e cioè entro lunedì 3 settembre. Chi ha saltato l’appuntamento, fino al 3 settembre 2018, può avvalersi del ravvedimento sprint. Può essere il caso del contribuente Iva mensile che non ha eseguito il versamento relativo alla liquidazione di luglio. Per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15%. La misura del 15%, che si riduce normalmente all’1,5% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo dell’1,5 per cento è infatti uguale allo 0,1% giornaliero. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,3% annuo, per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento compreso.

Altro perdono è in calendario per mercoledì 19 settembre. Per i contribuenti che si sono dimenticati di versare le imposte entro il 20 agosto scade il 19 settembre il termine per fruire del ravvedimento sprint o breve. Chi paga solo le imposte, nel periodo dal 21 agosto fino al 3 settembre, può ugualmente avvalersi del ravvedimento sprint, entro il 19 settembre, con la mini – sanzione che varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme, oltre alle sanzioni, occorre considerare gli interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento delle imposte compreso. Chi, entro il 3 settembre, non ha ancora pagato le imposte dispone del ravvedimento breve, cioè entro i trenta giorni dalla scadenza. Chi si ravvede deve versare con lo stesso F24 le somme dovute, più la sanzione fissa dell’1,5%, più gli interessi dello 0,3 per cento annuo per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento compreso.

Per i ravvedimenti in tema di omessi o tardivi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva o dell’Irap, «laddove il contribuente non abbia versato alcun importo il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno» (circolare 27/E del 2 agosto 2013). Ad esempio, per i contribuenti di Redditi 2018, in caso di omesso versamento al 2 luglio (il 30 giugno, di scadenza, è sabato) e al 20 agosto 2018, con lo 0,40% in più, per il calcolo delle somme dovute in sede di ravvedimento il termine è il 2 luglio. Per questi contribuenti è escluso il ravvedimento sprint o breve, essendo passati più di 30 giorni. Essi possono fruire del ravvedimento entro 90 giorni dal 2 luglio, con la mini – sanzione dell’1,67%, più gli interessi, versando le somme entro il 30 settembre che, essendo domenica, slitta al 1° ottobre.

Tutte le possibili ipotesi di ravvedimento

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