Imposte

Realizzo controllato su quote di minoranza: conferitaria unipersonale ma non per sempre

La norma del 2019 agevola le holding a socio unico come afferma anche il Fisco: è da ritenere ammissibile il trasferimento successivo delle quote della conferitaria

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La norma che ammette al regime del “realizzo controllato” i conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza (comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir) crea non poche incertezze, soprattutto rispetto alla condizione che la conferitaria risulti interamente partecipata dal conferente. Questo, in particolare, nell’ottica dell’abuso del diritto.

Attraverso il Dl 34/2019 è stato introdotto il comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, che ha esteso il regime del “realizzo controllato” ai casi in cui le partecipazioni non integrino o non accrescano il requisito del controllo sulla società conferita, purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di “qualificazione”. È sufficiente infatti che le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati nei mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

È posta tuttavia una seconda condizione affinché operi la “neutralità indotta”: la partecipazione “qualificata” deve essere conferita in una società «interamente partecipata dal conferente».

Tale ultimo requisito necessita di specifiche considerazioni. Infatti, il dato letterale della norma induce indubitabilmente a ritenere che la società conferitaria debba essere interamente partecipata dal soggetto conferente. In sostanza, il regime a “realizzo controllato” disciplinato dal comma 2-bis dell’articolo 177 riguarda solo le società conferitarie unipersonali. Pertanto, i conferimenti congiunti da parte di due soggetti diversi (tipicamente, due coniugi nelle operazioni funzionali a gestire il passaggio generazionale in ambito familiare) non possono fruire del regime in parola. Ciò diversamente da quanto viene invece previsto dal comma 2 del medesimo articolo 177 nel caso di partecipazioni di controllo.

Tale lettura è stata confermata dall’agenzia delle Entrate che, ad esempio, nelle risposte ad interpello 229, 309, 314 e 315 del 2020 e 57 e 238 del 2021, ha affermato e ripetuto che «il riferimento al conferente porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate».

Si ritiene che l’interpretazione data dall’Amministrazione finanziaria risulti in linea con il dettato normativo. Occorre però rilevare che la condizione di «società interamente partecipata dal conferente», richiesta dal comma 2-bis, deve – chiaramente – sussistere al momento del conferimento delle partecipazioni. La norma non dispone alcunché circa il “mantenimento temporale” di tale condizione soggettiva.

Parimenti, la medesima disposizione di legge non contempla alcuna limitazione temporale alla successiva circolazione della partecipazione nella società conferitaria.

L’unico presidio antielusivo di ordine temporale previsto dalla norma attiene infatti alla specifica previsione dell’ultimo periodo del comma 2-bis (dell’articolo 177), il quale estende il cosiddetto holding period da 12 a 60 mesi, in capo alla società conferitaria, per le partecipazioni oggetto di “apporto”.

Questo implica che, a parere di chi scrive, la partecipazione nella società holding conferitaria può essere successivamente trasferita (a titolo oneroso o a titolo gratuito) a soggetti terzi, facendo anche venire meno la condizione (lo si ripete, richiesta solo al momento del conferimento) di «società interamente partecipata dal conferente». Tutto ciò a meno che – come riportato anche nella risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 429 del 2020 – tali successivi “trasferimenti” non riportino, anche parzialmente, alla situazione ex ante, perché in tali casi si può ravvisare una “circolarità delle operazioni” determinante ipotesi di abuso del diritto.

In quest’ottica una situazione paradigmatica di elusività si ha quando due soci di una stessa società conferiscono la propria quota in una holding posseduta al 100% da ciascuno di essi con successiva fusione delle due holding.

La situazione di abusività non si avvera, invece, sempre a parere di chi scrive, per le operazioni di conferimento di partecipazioni qualificate di minoranza in holding unipersonali che poi vengono fuse con società appartenenti a soggetti terzi.

LA SCHEDA / La casistica degli interpelli

Società unipersonali Lo scopo dello speciale regime di realizzo controllato previsto nell'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, è quello di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali, diversamente da quanto disposto nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo, di cui al comma 2 dello stesso articolo 177.Interpello 57/2021

Conferimento della nuda proprietà
Il conferimento della nuda proprietà di partecipazioni è suscettibile di rientrare nella previsione di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, stante il riferimento della stessa non solo ai diritti di voto ma anche alla partecipazione al capitale.
Interpello 238/2021

Conferimenti e abuso del diritto
Non integrano la violazione del divieto di abuso del diritto le operazioni realizzate in via propedeutica al fine esclusivo di attuare le condizioni per applicare il regime di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir: non è configurabile un vantaggio fiscale indebito. Ciò, però, a patto che all'esito delle stesse non ci sia un ripristino, anche parziale, della situazione di partenza.
Interpello 315/2020

Conferimento congiunto di partecipazioni qualificate
Il conferimento congiunto di partecipazioni qualificate, finalizzato alla creazione di una holding di famiglia, non può beneficiare della speciale disciplina di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, che richiede la necessaria costituzione di holding partecipate da un solo soggetto.
Interpello 429/2021

Conferimento di partecipazioni in holding
In caso di conferimento di quote in società holding, ai fini della verifica del superamento delle soglie di qualificazione della partecipazione, va considerato l'effetto demoltiplicativo collegato alle quote possedute indirettamente tramite la holding.
Interpello 497/2021

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