Diritto

Reati tributari, ammessa la confisca dei fondi di previdenza complementare

La sentenza 13660/2020 della Cassazione esclude i limiti di pignorabilità previsti per le pensioni

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di Giovanni Negri

Possono essere sequestrate le somme destinate a un fondo pensione. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 13660 della Terza sezione penale respingendo il ricorso della difesa contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva fatto oggetto di misura cautelare le somme, in giacenza presso un fondo pensione gestito da una nota compagnia assicuratrice, riconducibili a un indagato per reati tributari.

Per la difesa, l’ordinanza sarebbe stata in contrasto con l’articolo 545 del Codice di procedura civile che istituisce una serie di limiti alla pignorabilità delle somme, tra l’altro, dovute a titolo di stipendio, di indennità relative al rapporto di lavoro e di trattamento previdenziale. Inoltre, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, le equipara quanto a disciplina della sequestrabilità e pignorabilità a quella da applicare per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Infine, l’articolo 1923 del Codice civile stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Tuttavia, la Cassazione non è stata di questo avviso. Infatti, pur riconoscendo che «si tratta di strumenti finanziari che hanno una finalità riconducibile al genus previdenziale» va sottolineato come le somme necessarie per la loro alimentazione «non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento». Esse, infatti, nella lettura della Corte, possono essere versate dall’interessato a disporre di un’indennità allo scoccare dell’età pensionabile, anche se non derivano dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

Inoltre, proprio la qualificazione di strumenti per la previdenza complementare conduce la Cassazione a escludere che, pur nel rispetto della meritevolezza dell’interesse sotteso agli accordi tra privato e assicuratore, questi possano andare a integrare «quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale».

Del resto, ricorda la sentenza, ci sono precedenti pronunce che hanno ammesso la sottoposizione a sequestro di una polizza assicurativa sulla vita, circoscrivendo la garanzia da azioni esecutive e cautelari al solo settore della responsabilità civile, escludendo invece tutto il penale.

Così, la Corte, ritenuto che, sia con riferimento alla iniziale fase di accumulo della provvista di denaro sia con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione sempre in denaro, gli strumenti finanziari da ricondurre alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, «deve concludersi che le somme di denaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca».

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