Controlli e liti

Reati tributari, non punibile l’evasione minima

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di Patrizia Maciocchi

Sì alla non punibilità per particolare tenuità del fatto anche in caso di reati tributari, se l’evasione sfora di poco la soglia di rilevanza penale.

La Corte di cassazione, con la sentenza 51597/2017, accoglie il ricorso di un contribuente contro la decisione del Tribunale della libertà, di respingere la sua richiesta di annullamento del sequestro preventivo di somme, considerate profitto illecito del reato di omesso versamento delle ritenute certificate. La difesa aveva chiesto l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale sulla particolare tenuità del fatto, giocandosi la carta del lieve danno all’erario visto che il tetto di rilevanza penale, fissato dal legislatore in 150mila euro, era stato sforato solo per 369 euro.

Secondo il ricorrente, il no del Tribunale era contraddittorio, perché, pur ammettendo che lo “sforamento” era stato minimo, negava che si potesse parlare di danno lieve.

La difesa ricorda ai giudici che le stesse Sezioni unite (sentenza 13681/2016), pronunciandosi sulla guida in stato di ebbrezza, hanno affermato la possibilità di applicare l’articolo 131-bis anche alle fattispecie che prevedono soglie di punibilità, aprendo così la strada all’estensione del principio anche a quelle in cui sono presenti le cosiddette soglie quantitative di punibilità, come nella quasi totalità dei reati tributari.

Per la Cassazione, è esatto che la causa di non punibilità vale anche per i reati tributari, ed è altrettanto vero che questa non può essere negata, come avvenuto nel caso esaminato, solo sulla base del peso dato ai beni giuridici tutelati dalle norme anti-evasione.

Il giudice non può negare il “beneficio” senza esaminare in concreto la gravità della lesione e senza tenere conto che la soglia, come nello specifico, «costituisce il confine della insussistenza rectius irrilevanza a fini penali del danno provocato all’Erario con il mancato versamento di quanto dovuto».

La Suprema corte ricorda la sentenza 13218/2016 con la quale era stato negato il 131-bis, in un caso di omesso versamento Iva, perché la soglia fissata dal legislatore era stata superata di circa 20mila euro.

In quell’occasione la Cassazione aveva affermato il principio secondo cui la norma sulla non punibilità può scattare solo quando lo scostamento dal “tetto”, è veramente minimo in considerazione del fatto che «il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale». Partendo da questi presupposti i giudici della terza sezione penale accolgono il ricorso e rinviano al Tribunale della libertà perché si esprima nuovamente sull’articolo 131-bis. Questa volta facendo una valutazione complessa che tenga conto delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità.

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