Controlli e liti

Reati tributari, le presunzioni tributarie non bastano per la condanna

La sentenza 36915/2020 della Cassazione: necessario un riscontro oggettivo in altri elementi probatori o in altre presunzioni purché gravi precise e concordanti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le presunzioni tributarie costituiscono un elemento utile per il libero convincimento del giudice penale ma non possono costituire una via più breve per una condanna essendo assunte non con l’efficacia di certezza legale ma come dati indiziari. Per assurgere a dignità di prova devono trovare riscontro oggettivo in altri elementi probatori o in altre presunzioni purché gravi precise e concordanti.

A fornire questo principio è la Corte di Cassazione, nella sentenza 36915/2020 depositata il 22 dicembre,

Il legale rappresentante di una Srl era imputato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (articolo 2 del Dlgs 74/2000).

In particolare era stata contabilizzata una fornitura di catering e altre prestazioni di assistenza non ben specificate ritenute, secondo l’accusa, inesistenti in quanto rese da soggetto “cartiera”.

Dopo le condanne nei due gradi merito, l’interessato ricorreva per Cassazione lamentando, tra l’altro, l’erronea valutazione della sussistenza della piena consapevolezza e partecipazione dell’imputato alla frode. Nella specie erano state applicate le regole probatorie del processo tributario. In particolare non sarebbe consentita nel processo penale l’applicazione di mere presunzioni tributarie soprattutto se, come nella specie, si trattava del cessionario dei servizi nei cui confronti la consapevolezza era data per presunta. Veniva poi lamentata la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis Cp (particolare tenuità del fatto) per i reati sanzionati con pena massima sotto i 5 anni.

In particolare poiché la società aveva provveduto al pagamento del debito tributario aveva fruito dell’attenuante (diminuzione fino alla metà della pena) prevista dall’articolo 13 bis del dlgs 74/2000

Ne conseguiva che abbattendo di metà la pena massima di anni 6 prevista per la contestata dichiarazione fraudolenta, si scendeva sotto i 5 anni e si poteva applicare la causa di non punibilità

La Corte di appello aveva escluso tale beneficio in quanto l’ attenuante del pagamento del debito fiscale non prevedeva un minimo di riduzione (“fino alla metà”) con la conseguenza che si doveva applicare la riduzione minima di un giorno. Calcolando questo abbattimento dai 6 anni di pena massima non si giungeva al di sotto dei 5 anni necessari per beneficiare della particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis Cp). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Innanzitutto viene evidenziato che il delitto di dichiarazione fraudolenta in esame si caratterizza per la sussistenza anche del solo dolo eventuale - ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione abbia ad oggetto documenti falsi - e non necessariamente nel dolo specifico caratterizzato dalla finalità evasiva.

Sulle presunzioni tributarie è stato ribadito che costituiscono un elemento utile per il libero convincimento del giudice penale ma non possono costituire una via più breve per una condanna essendo assunte non con l’efficacia di certezza legale ma come dati aventi valore indiziario. Per assurgere a prova dovranno trovare un riscontro oggettivo in distinti elementi probatori o in altre presunzioni purché gravi precise e concordanti

Viene poi ricordato che le presunzioni tributarie costituiscono un elemento utile a formare il libero convincimento del giudice penale ma non possono costituire una via più breve per una condanna essendo assunte non con l’efficacia di certezza legale ma come dati aventi valore indiziario. Per assurgere a dignità di prova dovranno trovare un riscontro oggettivo in distinti elementi probatori o in altre presunzioni purché gravi precise e concordanti.

Nella specie era merso che la società emittente non poteva eseguire i servizi fatturati e inoltre non vi era alcuna prova del loro effettiva svolgimento (foto, testimoni, ecc), se non il pagamento con bonifico.

Infine, la Cassazione ha condiviso la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto in quanto l’articolo 13 bis del Dlgs 74/2000 non prevede un abbattimento minimo della pena, con la conseguenza che il massimo di pena previsto in astratto per la fattispecie contestata non rientrava nei 5 anni per la particolare tenuità del fatto.

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