Controlli e liti

Reati tributari, la richiesta di rateizzazione non fa cadere l’impunibilità

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di Antonio Iorio

L’adesione all’accertamento e la richiesta di rateizzazione del debito di imposta non sono sufficienti per far scattare la causa di non punibilità prevista per alcuni delitti tributari essendo invece necessario il pagamento al fisco dell’intero debito. In ogni caso tale causa non riguarda il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili.
Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione sezione 3 penale nella sentenza n. 9365 depositata ieri
Un contribuente era imputato di emissione di false fatture e di occultamento di scritture contabili. Veniva condannato in primo grado, la corte di appello diminuiva la pena inflitta ritenendo prescritto, nel frattempo il reato di emissione di falsi documenti.
Il condannato ricorreva in cassazione lamentando, tra l’altro, che non era stata considerata la richiesta di sospensione del processo verosimilmente finalizzata al pagamento del debito tributario e quindi alla fruizione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 13 del dlgs 74/2000
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso precisando innanzitutto che nella sentenza di appello era stata correttamente rilevata l’inapplicabilità della citata causa di non punibilità la quale opera soltanto, a determinate condizioni, per i reati di omesso versamento Iva, delle ritenute, per l’indebita compensazione di crediti non spettanti (con esclusione di quelli inesistenti).
In ipotesi invece di dichiarazione, infedele e omessa, è necessario anche che la presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e il ravvedimento o la presentazione prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
A tal fine non è sufficiente che sia stata fatta adesione all’accertamento o sia stata chiesta la rateazione del debito in quanto ciò che ha rilevanza è esclusivamente l’integrale pagamento.
Nella specie, inoltre, il reato contestato era quello previsto dall’articolo 10 del dlgs 74/2000 quindi occultamento o distruzione di scritture contabili che, in ogni caso, è espressamente escluso dalla causa di non punibilità.
Si ricorda che, per tale delitto, al pari degli altri contemplati dal dlgs 74/2000 (differenti dagli omessi versamenti e dalla dichiarazione infedele o omessa), il pagamento dell’intero debito tributario, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, consente di beneficiare della riduzione a metà della pena, di accedere al patteggiamento e di evitare le misure accessorie in caso di condanna.

La sentenza n.9365/18 della Cassazione

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