Contabilità

Rebus sul calcolo Ace per le Pmi che cambiano regime contabile

di Paolo Meneghetti

Il calcolo dell’Ace nel modello Reddito 2018 per i soggetti Irpef che sono passati dal regime di contabilità ordinaria a quello di semplificata o viceversa si dimostra assai complicato e ciò in quanto si applicheranno per la prima volta le regole stabilite dall’articolo 8, commi da 4 a 6 del Dm 3 agosto 2017 che forniscono le modalità applicative nei vari casi.

Il tema di fondo è che l’Ace viene applicata solo nei periodi in cui l’impresa è in contabilità ordinaria, ma le modifiche di patrimonio netto generate dalle operazioni del contribuente durante i periodi in contabilità semplificata rilevano anche quando l’impresa ritorna in regime di contabilità ordinaria. Il tutto è complicato dal fatto che l’Ace dei soggetti Irpef è calcolata considerando due elementi distinti tra loro: la base “storica”, cioè l’incremento patrimoniale 2011/2015 e la base “dinamica” cioè l’incremento patrimoniale generatosi dal 2016 in poi. Consideriamo i vari casi.

La base storica
Il primo caso è rappresentato dall’impresa in contabilità semplificata nel 2010, passata in ordinaria successivamente e tuttora in contabilità ordinaria. L’articolo 8, comma 4 stabilisce che in luogo dell’incremento patrimoniale 2011/2015 si assume la differenza tra il patrimonio netto desumibile dalla prima situazione patrimoniale di apertura della contabilità ordinaria e il patrimonio netto calcolato al 31 dicembre dell’ultimo anno in ordinaria, compreso nel quinquennio sopra citato. Il passaggio significativo da considerare è che tale differenza, in base al dato letterale dell’articolo 8, comma 4 del Dm 3 agosto 2017 potrebbe anche essere negativa, il che comporterebbe che il dato negativo andrebbe a ridurre la base complessiva dell’Ace, formata anche dalla seconda componente, cioè gli incrementi patrimoniali netti verificatisi dal 2016 in poi.

Questo, tuttavia, è un aspetto delicato e controverso poiché la relazione illustrativa sul punto parla solo di differenza “positiva” tra i due patrimoni netti, così come accade, in linea generale, per i soggetti che sono sempre stati in contabilità ordinaria: infatti per questi ultimi il differenziale tra patrimonio netto 2011 e 2015 non può essere negativo, e ove lo fosse viene assunto pari a zero.

Le istruzioni al modello Redditi non dissipano il dubbio non fornendo alcuna indicazione sulla modalità corretta di calcolo. Il punto meriterebbe un chiarimento ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate.

La base dinamica
Il secondo caso è quello in cui il passaggio tra regime di contabilità ordinaria e regime di contabilità semplificata sia avvenuto tra 2016 e 2017, cioè nel periodo in cui la base Ace è calcolata basandosi sulla componente “dinamica”. Dalla relazione governativa al Dm 3 agosto 2017 emerge chiaramente la volontà di non trascurare gli accadimenti durante i periodi di semplificata, nei quali potrebbero essere state eseguite riduzioni patrimoniali che vanno a decurtare la base dinamica cioè gli utili maturati (oltre a eventuali versamenti in conto capitale) dal 2016 al netto dei prelevamenti.

Infatti la differenza negativa tra il patrimonio netto risultante dal prospetto di riapertura della contabilità ordinaria, e il patrimonio netto dell’ultimo esercizio in contabilità ordinaria va imputata a ridurre la base Ace di cui all’articolo 8, comma 2 lettera b) del decreto, cioè appunto la cosiddetta base dinamica. Ciò comporta che nel 2017 potrebbe essere presente un utile di esercizio senza che siano stati eseguiti prelevamenti dei soci nello stesso esercizio, ma non è detto che tale utile formi base Ace poiché va considerato il differenziale tra prospetto di apertura della contabilità al primo gennaio 2017 e patrimonio netto dell’ultimo anno in ordinaria: un eventuale differenziale negativo andrebbe a ridurre l’utile fino ad azzerarlo interamente. Il passaggio normativo è lineare se si pensa alla riduzione patrimoniale per prelevamento soci, mentre è più controverso se si pensa a perdite di esercizio, come giustamente nota la recente circolare Assonime 13/18.

L'esempio

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