Reclamo obbligatorio per gli atti fino a 50mila euro ricevuti dal 2018
La nuova soglia dei 50mila euro opera per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018, intendendosi per tali gli atti ricevuti dal contribuente da tale data. Per i rifiuti taciti in merito a istanze di rimborso invece la nuova soglia opera qualora, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
Sono queste le principali precisazioni contenute nella circolare 30/E/2017 sulle novità introdotte dall’ articolo 10 del Dl 50/2017 che ha elevato da 20mila a 50mila euro la soglia al di sotto della quale è obbligatoria la procedura di reclamo- mediazione.
La decorrenza
La nuova soglia di 50mila euro opera per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018, intendendosi per tali gli atti ricevuti dal contribuente da tale data. Di conseguenza, se l’atto impositivo, ad esempio, viene spedito a mezzo posta prima del 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a 20mila euro e fino a 50mila euro, ricade nell’ambito di applicazione del reclamo-mediazione.
Qualora poi l’impugnazione riguardi il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, il reclamo-mediazione trova applicazione nei casi in cui - alla data del 1° gennaio 2018 - non sia decorso il termine di 90 giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a 20mila euro e fino a 50mila euro, mentre non opera se - alla stessa data - tale termine dilatorio risulti già spirato.
Il valore della lite
La nuova soglia di 50mila euro deve essere computata in base al valore della lite, intendendosi come tale l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Ne consegue che anche atti del valore complessivo superiore a 50mila euro (comprensivo delle sanzioni e degli interessi) rientreranno nella mediazione.
Tuttavia, in caso di impugnazione parziale dell’atto, il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato in sede di ricorso in considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario. Pertanto, nel caso di un atto impositivo con cui vengono accertate, ad esempio, maggiori Irpef, Irap e Iva per complessivi 51mila euro, qualora il contribuente intendesse impugnare soltanto parzialmente l’atto, contestando solo l’illegittimità di una di tali imposte, dovrà proporre reclamo mediazione laddove il tributo o i tributi contestati sono inferiori complessivamente alla soglia dei 50mila euro.
Anche nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori. Tuttavia, qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
Autotutela parziale
Il reclamo/mediazione si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, l’agenzia delle Entrate riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia di 50mila euro, purché ciò avvenga prima della scadenza dei termini per la proposizione del ricorso.
Agenzia delle Entrate, circolare 30/E/2017