Recupero meno penalizzante per il superammortamento
Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dl 87/2018 ( clicca qui per consultare il testo ), le imprese che intendono realizzare un nuovo investimento in beni materiali dovranno valutare con attenzione l’eventualità che in futuro lo stesso venga delocalizzato all’estero. A seguito delle novità introdotte dall’articolo 7, infatti, per poter beneficiare della maggiorazione del 150% gli investimenti effettuati dal 14 luglio 2018 dovranno essere:
•beni strumentali materiali nuovi in possesso delle caratteristiche all’allegato A della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017);
•interconnessi con il sistema aziendale;
•effettuati da imprese residenti, stabili organizzazioni ubicate in Italia ed enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata;
•destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato (nuovo requisito di territorialità).
L’ubicazione in Italia del sito produttivo di destinazione dell’investimento non è stata estesa al superammortamento applicabile ai beni strumentali materiali, per il quale la circolare 23/E/2016 chiariva che «Indipendentemente da tale ubicazione, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia». L’amministrazione finanziaria richiedeva esclusivamente che le quote di ammortamento fossero riferite a beni che concorrevano alla determinazione del reddito imponibile in Italia. Di conseguenza, per gli investimenti esteri è possibile comunque beneficiare della maggiorazione del 30% (la percentuale del 40% è stata ridotta dalla legge di Bilancio 2018).
Il Dl 87/2018 ha introdotto anche il meccanismo del recapture (ripresa a tassazione) per le extra quote di ammortamento già dedotte in applicazione dell’iperammortamento qualora il bene venga ceduto o delocalizzato all’estero successivamente al 14 luglio 2018, a meno che non si provveda alla sostituzione degli investimenti trasferiti o venduti.
Permangono alcuni dubbi, però, in merito alla portata della disposizione; in primo luogo dovrebbe essere meglio precisato che il recapture si applica unicamente nell’ipotesi in cui non sia terminato il piano di ammortamento fiscale. Inoltre, come già anticipato, il superammortamento è adottabile anche con riferimento agli investimenti esteri, quindi, nell’ipotesi di delocalizzazione teoricamente sarebbe comunque possibile beneficiare della maggiorazione del 30 per cento.
Si ritiene, pertanto, che la ripresa a tassazione dovrebbe avvenire solo per la differenza tra l’extra deduzione calcolata al 150% e l’importo determinato in applicazione del superammortamento.
Infine, si pone la problematica dell’iperammortamento connesso ai beni immateriali, perché, come per il requisito della territorialità, l’impossibilità di continuare a beneficiare del 150% potrebbe far decadere anche l’agevolazione riservata agli intangibles.