Redazione bilanci alla prova Oic
Un anno di apparente stabilità per le regole di redazione del bilancio. Dopo lo tsunami del Dlgs 139/15, infatti, i bilanci 2017 non risentono di novità normative, ma occorre considerare gli affinamenti che l’Oic ha apportato in chiusura d’anno ad alcuni principi contabili in considerazione dell’esperienza maturata dagli operatori durante la prima applicazione. Gli emendamenti sono divenuti definitivi il 29 dicembre scorso e sono stati trasfusi all’interno dei singoli documenti. Inoltre, è divenuto definitivo anche l’Oic 11 che contiene le indicazioni per l’applicazione dei principi di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma. Vediamo in sintesi le novità.
Finanziamenti soci
Si tratta di una voce spesso presente nei bilanci delle società e rappresentano, soprattutto nelle realtà economiche di non grande dimensione, apporti alla società partecipata a condizioni favorevoli in quanto non si prevede né una data di rimborso né l’addebito di interessi. In altri casi invece si tratta di conferimenti in conto capitale o a fondo perduto.
Nel primo caso, cioè in presenza di versamento a titolo di mutuo, in presenza di una scadenza superiore ai 12 mesi, il debito dovrà essere iscritto secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale. L’eventuale differenza tra valore nominale e valore attuale sarà iscritta in una apposita riserva del patrimonio netto laddove il finanziamento sia erogato da una società controllante. Quest’ultima invece iscriverà detta differenza a incremento del valore della partecipazione. Nei successivi esercizi la controllata iscriverà nel conto economico gli interessi al tasso di mercato con contropartita il debito verso la controllante.
Prestiti obbligazionari
Ai sensi dell’articolo 2426, 11bis, Cc i derivati devono essere iscritti al fair value ancorché siano incorporati in altri strumenti finanziari. Caso tipico sono le obbligazioni convertibili che devono essere distinte nelle due componenti e cioè una passività finanziaria che deve essere iscritta con il criterio del costo ammortizzato e uno strumento derivato (Oic 19, par. 76). In primis, quindi, si valuterà al costo ammortizzato la passività finanziaria e la differenza rispetto al nominale potrà essere attribuita al contratto derivato (è il warrant). La passività finanziaria ovviamente seguirà lo stesso trattamento contabile visto per i finanziamenti soci mentre il fair value del derivato verrà iscritto in una riserva del patrimonio netto.
Modifiche ai principi contabili
Con la modifica all’Oic 12 le rettifiche ai ricavi dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti devono essere iscritte a riduzione dei ricavi di cui alla voce A.1), a meno che non si tratti di rettifiche relative ad altri componenti positivi. In tale evenienza saranno iscritti in diminuzione della voce A.5).
Schemi di bilancio
Anche quest’anno i bilanci potranno essere redatti in tre diverse forme, in base alle dimensioni dell’impresa. Accanto al bilancio in forma ordinaria (articolo 2424) e a quello in forma abbreviata (articolo 2435-bis), il nostro ordinamento disciplina anche il bilancio delle “micro-imprese” di cui all’articolo 2435-ter che però si distingue per l’assenza della nota integrativa in quanto lo schema di stato patrimoniale e conto economico è identico a quello in forma abbreviata.
Bilancio in forma ordinaria
È possibile capitalizzare nelle immobilizzazioni immateriali, voce B.I.2, i soli costi di sviluppo, mentre per eventuali altri oneri con proiezione futura si dovrà valutare la possibilità della loro rilevazione nell’ambito dei «costi di ampliamento» ricorrendone le condizioni e avendo ottenuto il consenso dell’organo di controllo ove esistente. Nel patrimonio netto particolare attenzione alla voce «A.VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi», in cui iscrivere per l’appunto, la riserva per la copertura dei flussi finanziari, con rinvio alle modalità di misurazione contenute nei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.