Adempimenti

Redditi 2017, primo test di convenienza per l’Iri

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di Paolo Meneghetti

La campagna dei versamenti e di presentazione del modello Redditi 2017 (anche se il termine di trasmissione telematica è stato prorogato a fine ottobre) rappresenta il primo vero banco di prova per valutare la convenienza dell’opzione Iri (vincolante per cinque anni) da esercitare il prossimo anno. Le due principali variabili da considerare sono il prelievo fiscale complessivo che grava sul soggetto con il regime ordinario Irpef e l’ammontare dei prelevamenti effettuati. Ma vediamo nel dettaglio.

Il reddito

L’opzione Iri diventa una scelta conveniente in presenza di un certo di una certa entità, poiché in questo contesto il vantaggio di applicare l’imposta sostitutiva del 24% in luogo della aliquota progressiva Irpef a scaglioni si amplia notevolmente. Al contrario un reddito di bassa entità , attribuito per trasparenza ai soci , probabilmente non sconterebbe alcuna tassazione diretta in quanto “azzerato” in sede di reddito complessivo , dagli oneri deducibili, mentre in presenza di opzione Iri il 24% di prelievo sarebbe comunque applicato.

I prelevamenti

Questo è uno degli elementi di maggior rilievo nell’analisi di convenienza. La disciplina fiscale dei prelevamenti è una peculiarità del regime Iri, nel senso che a norma dell’articolo 55-bis, comma 1, del Tuir i prelevamenti dell’imprenditore e dei soci sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite dell’utile dell’esercizio in corso e delle riserve di esercizi precedenti nei quali ha trovato applicazione il regime della flat tax. Da questo punto di vista si parla di «plafond Iri» , cioè l’entità massima alla quale sono imputabili (e deducibili) i prelevamenti eseguiti: ebbene tale plafond viene incrementato dagli utili assoggettati alla imposta sostitutiva del 24% e diminuito dalle perdite non ancora utilizzate in riduzione del reddito, come ha ricordato la circolare 8/E/2017, punto 7.1. A sua volta il prelevamento eseguito diviene componente dell’imponibile complessivo del socio (o imprenditore) , quale reddito d’impresa e questo è il punto critico della analisi di convenienza. Infatti, pensando all’esempio paradigmatico della società di persone, si potrebbe pensare che la maggiore convenienza assoluta si abbia a fronte di redditi societari consistenti senza che i soci eseguano prelevamenti , poiché in tal caso la flat tax al 24% esaurisce l’obbligazione tributaria eliminando la tassazione progressiva in capo ai soci, ma in assenza di reddito attribuito ai soci , i loro personali oneri deducibili vengono , di fatto vanificati, primo tra tutto il versamento per contributi previdenziali. Ecco allora che un elemento significativo nell’esame di convenienza consiste nel valutare la esistenza di prelevamenti di entità tale da “ coprire” gli oneri deducibili. Quindi in prima battuta la convenienza Iri è maggiore a fronte di reddito consistenti con prelevamenti soci, per così dire , non simbolici. Per esemplificare in una Snc artigiana con due soci al 50% e reddito complessivo intorno a 70mila euro, un prelevamento di circa 8mila euro permetterà di avere per ciascun socio quell’imponibile che trova capienza nel prelievo contributivo e quindi di sottrarre alla tassazione con imposta sostitutiva i prelevamenti stessi che non generano ulteriore tassazione personale perché “coperti” dagli oneri previdenziali.

Le presunzioni

In questa ottica di convenienza va ricordato che l’articolo 55-bis, comma 6, del Tuir statuisce una presunzione secondo cui i prelevamenti eseguiti negli esercizi di applicazione del regime Iri vanno attribuiti in primo luogo alle riserve formate in esercizi precedenti l’applicazione della flat tax, e ovviamente in tal caso le somme prelevate non sono deducibili , né formano il reddito d’impresa del singolo socio. La presunzione sembra a tutti gli effetti assoluta , quindi tale da non permettere comportamenti alternativi da parte del contribuente e ciò va valutato in quanto il ragionamento sopra esposto va modificato in presenza di riserve pregresse , poiché in tal caso l’intero reddito prodotto viene assoggettato a tassazione sostitutiva del 24% senza che il socio possa utilizzare a suo favore gli oneri deducibili.

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