Redditi 2018, perdite fiscali delle società neo-costituite nel quadro RN
Il modello Redditi 2018 si aggiorna per accogliere le perdite fiscali prodotte dalle società neo costituite nei primi tre esercizi di attività e cedute, nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, alle società quotate che hanno in queste una percentuale di diritto al voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili almeno pari al 20 per cento. La cessionaria, a sua volta, potrà dedurre tali perdite dal proprio reddito complessivo prodotto nel medesimo periodo d’imposta in sede di dichiarazione.
La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) con l’articolo 1 commi 76-80 ha infatti introdotto la possibilità di cedere le perdite fiscali prodotte dalle start-up nei primi tre esercizi di attività alla partecipante quotata, che può portarle in deduzione dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione.
Tutto ciò a condizione che:
•Le azioni della cessionaria (o della società che, direttamente o indirettamente la controlla) siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato Ue o appartenente allo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha siglato un accordo per lo scambio di informazioni;
•La partecipazione garantisca una percentuale di diritto al voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili almeno apri al 20% (tale requisito deve essere soddisfatto anche al termine del periodo d’imposta in cui avviene la cessione);
•La partecipata non svolga prevalentemente attività immobiliare;
•La cessione abbia ad oggetto l’intero ammontare delle perdite fiscali realizzate;
•Ci sia coincidenza dell’esercizio sociale tra cedente e cessionario;
•La cessione sia perfezionata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo.
Da un punto di vista strettamente compilativo, la società quotata che ha acquistato delle perdite fiscali nel rispetto delle sopracitate condizioni, per poter beneficiare della deduzione dovrà indicare l’importo di tale perdita nel quadro Rn «determinazione dell’Ires», nello specifico nella colonna «Ricevute» (colonna 3 )del rigo «Perdite scomputabili» (Rn4) e sommarlo ad eventuali altre perdite scomputabili dal reddito complessivo, in misura limitata o piena, riportando il totale nella colonna 4.
Quest’ultima in ogni caso non potrà essere superiore al reddito risultante dalla somma algebrica del Reddito/Perdita ed, eventuali, crediti d’imposta (Righi Rn1 colonna 2, Rn2, Rn3). L’eventuale eccedenza di perdita che non ha trovato capienza nel reddito complessivo, anche a seguito di una variazione derivante dall’adeguamento al reddito imponibile minimo per l’operatività, dovrà essere indicata nel rigo «Perdite di impresa non compensate» (Rs45) e portata in deduzione del reddito nelle dichiarazioni relative ai successivi periodi d’imposta.
La società partecipata che ha ceduto le perdite, a sua volta, al fine di evidenziare tale operazione di cessione, è tenuta alla compilazione del rigo «Perdite di impresa non compensate» (Rs45) barrando la colonna «Cessione» (colonna 9) ed indicando il codice fiscale della cessionaria in una, o più, colonne da 10 a 14.