Adempimenti

Redditi, Irap e 770 al traguardo: tempi supplementari in caso di scarto

di Salvina Morina e Tonino Morina

Si chiude oggi martedì 31 ottobre la lunga stagione delle dichiarazioni annuali relative al 2016. La chiusura riguarda le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, modello 770. Prima di presentare i modelli, è bene controllare attentamente i dati indicati, anche perché i dubbi rimangono fino al momento in cui si presentano le dichiarazioni, e, purtroppo, anche dopo. Per fortuna, da qualche anno, grazie ai vari tipi di ravvedimento, è più facile rimediare ad alcune sviste, sia in tema di versamenti omessi o tardivi, sia in caso di dimenticanza di alcuni redditi che possono comportare un maggior debito, o di oneri e spese che possono comportare un maggior credito o rimborsi di imposte. I contribuenti che, dopo avere presentato il modello 730/2017 o il modello Redditi 2017, si accorgono in tempo delle dimenticanze relative all’anno 2016, possono rimediare, presentando una dichiarazione «correttiva nei termini», entro oggi 31 ottobre 2017.

L’integrazione dell’Unico o del modello 730
La dichiarazione correttiva può riguardare i contribuenti che hanno omesso alcuni dati la cui integrazione o rettifica comporta un minore credito o un maggiore debito. Per le persone fisiche, si può presentare la dichiarazione «correttiva nei termini» entro oggi 31 ottobre 2017, in via telematica. Se la correzione comporta un debito del contribuente, egli dovrà effettuare i relativi versamenti dei tributi dovuti con il modello F24; sono anche dovuti gli interessi dello 0,1% annuo, con maturazione giornaliera, nonché le sanzioni nella misura ridotta prevista in caso di ravvedimento. La presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva, tramite il modello Redditi 2017, non sospende comunque le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venire meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 già presentato.

Il ravvedimento per i versamenti
Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento. In pratica, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%, per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell’1,5%, mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67%. Sono anche dovuti gli interessi nella misura dello 0,1% annuo dal 1° gennaio 2017. Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso per ritardi da 15 a 90 giorni. La sanzione è del 3,75% per il ravvedimento lungo, se la regolarizzazione avviene dal novantunesimo giorno successivo, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale ha commesso la violazione. È inoltre stabilito che la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento.

Dichiarazione scartata presentata entro 5 giorni
I contribuenti e gli intermediari abilitati, che il 31 ottobre 2017 si vedono scartare dal servizio telematico internet Fisconline o Entratel le dichiarazioni annuali dei Redditi 2017 o dell’Irap 2017, per l’anno 2016, presentate in via telematica, possono ripresentarle successivamente. È perciò importante che il professionista provveda, nei giorni successivi all’invio, a verificare tempestivamente le comunicazioni telematiche. Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ripresentate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’agenzia delle Entrate. Si ricorda che la ripresentazione della dichiarazione entro 5 giorni dallo scarto, senza sanzioni e senza presentare una dichiarazione integrativa, è possibile solo nell’ipotesi di scarto dell’intero file o della dichiarazione e non in ogni ipotesi di anomalia. Considerato che i 5 giorni dal 31 ottobre scadono il 5 novembre 2017, domenica, sarà possibile ripresentare in via telematica le dichiarazioni scartate entro lunedì 6 novembre 2017.

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