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Redditi, pagamenti e disdette: test per la detrazione sugli affitti 2020 degli studenti fuori sede

Oltre alle novità su limiti reddituali e tracciabilità, nel 730 si devono considerare i recessi in corso d’anno

di Dario Aquaro

Limiti reddituali e tracciabilità dei pagamenti. Ma anche calcoli pro quota e disdette in corso d’anno. Oltre alle novità che riguardano i requisiti normativi di ammissione alla detrazione Irpef del 19% sugli affitti degli studenti fuori sede, il 2020 - con l’esplosione della pandemia - ha portato un cambio in corsa nelle definizione di tanti contratti stipulati dagli universitari.

Un cambio che può riflettersi nella compilazione stessa dei modelli dichiarativi 2021, per ottenere la detrazione sui canoni pagati.

I requisiti di base
Come ricorda la circolare 7/E/2021, le regole generali, anche per questo modello dichiarativo, restano le stesse: dall’imposta lorda si detrae il 19% dei canoni di locazione pagati dagli studenti “fuori sede”, anche relativi ai contratti di ospitalità o atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L’importo agevolato non può comunque superare i 2.633 euro: significa che la detrazione massima, quindi, è di 500,27 euro. Le cifre vanno riportate nei righi da E8/E10 del modello 730/2021 (o RP8/RP13 del modello Redditi Pf), indicando il codice “18”.

Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea in un’università di un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Mentre l’immobile preso in locazione può trovarsi nel Comune dell’università o in uno limitrofo.

Il bonus Irpef – che non riguarda comunque il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone, né i costi di intermediazione – spetta anche agli iscritti a un corso di laurea presso un ateneo straniero, purché in uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo. E spetta agli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) e ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. Non compete, invece, a chi frequenta corsi post laurea come master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Le novità del 730/2021
Fermo restando la cifra massima di detrazione (2.633 euro), a partire da questa dichiarazione (anno d’imposta 2020) si sono alzati i requisiti reddituali dei beneficiari, che il più delle volte sono i familiari di cui lo studente risulta fiscalmente a carico. L’agevolazione spetta infatti per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito di 240.000 euro.

Inoltre, al pari di altre detrazioni al 19% (e al contrario, ad esempio, della detrazione forfettaria per le abitazioni principali degli inquilini a basso reddito) sempre dall’anno d’imposta 2020 vige l’obbligo di saldare il canone con strumenti tracciabili: bonifico bancario, postale, carte di pagamento, eccetera. Tracciabilità che va poi dimostrata con le quietanze di pagamento o le prove cartacee della transazione (ricevuta della carta di debito o di credito, copia del bollettino postale, Mav, ricevuta dei pagamenti con PagoPa, estratto conto, e via dicendo).

I casi particolari
Se il contratto di locazione è contestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario. E ciò a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o no i requisiti per beneficiare del bonus: tra gli inquilini titolari del contratto potrebbe infatti esserci qualche studente che non ha diritto all’agevolazione. In ogni caso, restano esclusi dalla detrazione gli eventuali sub-locatari, proprio perché l’ipotesi di “subcontratto” non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir.

Nel corso del 2020, visto anche lo stop alle lezioni in presenza e la chiusura delle università per certi periodi, tanti studenti fuori sede hanno lasciato gli immobili locati. Gli studenti che hanno deciso di recedere (inviando la comunicazione entro i termini di legge) potranno ricevere la detrazione nei limiti dei canoni pagati. Vista l’esiguità della spesa massima detraibile, è possibile che il recesso abbia lasciato comunque spazio per una detrazione vicina al massimo di legge. Per gli altri intestatari, si dovrà guardare alla tipologia di contratto stipulato: se singolo o con più conduttori. 

Spesso, nel caso degli studenti, si stipula un contratto con ciascun conduttore: situazione che non impegna gli altri inquilini nelle eventuali disdette da parte degli altri. E che non tocca dunque neanche l’ambito fiscale.

Nell’ipotesi di contratto unico intestato a più soggetti, invece, le cose si complicano e l’obbligazione diventa solidale (ex articolo 1292 del Codice civile): il contratto prosegue con gli altri conduttori, che restano responsabili in solido per gli obblighi che derivano dall’accordo con l’inquilino uscente; a meno che non si trovi un nuovo conduttore pronto a subentrare a quello uscente.

Il più delle volte, però, è facile che il contratto unico sia disdetto da tutti gli studenti inquilini, sempre nel rispetto dei vincoli normativi. Ciò non cambia la sostanza della “divisione” dei pagamenti ai fini fiscali: ognuno potrà detrarre - entro i limiti - il 19% sul canone attribuito (e pagato) pro quota fino alla chiusura del contratto.