Adempimenti

Redditi Pf al primo restyling, sì al numero del contratto di locazione in alternativa alla registrazione

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Contratti di locazione a cedolare o a canone convenzionato, quadro RW, parificazione unioni civili-matrimonio. Sono gli oggetti delle principali modifiche a Redditi persone fisiche 2017 approvate con il provvedimento delle Entrate 72741/2017 di ieri , che modifica le istruzioni e i relativi modelli al fine di rimuovere alcuni errori materiali riscontrati dopo la prima pubblicazione sul sito delle Entrate.

L’Agenzia ha così provveduto a recepire i cambiamenti introdotti dal provvedimento, aggiornando in tempo reale istruzioni e modelli on line con i riferimenti corretti. Si tratta in molti casi di refusi o rinvii a disposizioni non pertinenti, anche se non mancano alcuni chiarimenti utili alla compilazione.

Contratti di locazione

Nella sezione II del quadro B è necessario identificare il contratto di locazione per cui è stato dichiarato il reddito. Solo per i contratti soggetti a cedolare o a canone convenzionato vanno, infatti, indicati nei righi da RB21 a B29 gli estremi di registrazione o in alternativa il numero identificativo del contratto.

Lo scorso anno la risoluzione 31/E/2016 , considerate le difficoltà tecniche circoscritte al reperimento dei dati in capo ad alcuni operatori, aveva consentito di indicare gli estremi di registrazione del contratto anziché il codice identificativo dello stesso (contraddistinto da 17 caratteri). Le istruzioni al riguardo sembrano così confermare anche per il 2016 tale possibilità; è infatti espressamente previsto (per i contratti registrati con Siria, Iris, locazioni Web, Contratti on line) che il numero identificativo del contratto possa essere indicato «in alternativa» agli estremi di registrazione dello stesso.

Quadro RW

A pagina 37 del fascicolo 2 delle istruzioni al modello Redditi Pf 2017, è stato rimosso l’errore nell’esempio riguardante il calcolo dell’Ivafe.

In questa sede si ricorda che, in ogni caso, il contribuente è chiamato a compilare il quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, unicamente qualora i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15mila euro (limite così elevato rispetto ai precedenti 10mila euro con l’articolo 2 della legge 186/2014, entrato in vigore peraltro già dal 1° gennaio 2015).

Per quanto attiene invece al calcolo dell’imposta dovuta (Ivafe), il presupposto impositivo non scatta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5mila euro.

Unioni civili

Fra le modifiche di un certo spessore, spicca l’equiparazione ai fini fiscali dei diritti riconosciuti al coniuge anche ad «ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

La precisazione ora contenuta anche nelle istruzioni al Modello redditi (pagina 9), si è resa necessaria al fine di rendere operative le modifiche introdotte dall’articolo 20 della legge 76/2016, con il chiaro intento di assicurare anche ai fini fiscali l’assimilabilità dell’unione civile fra persone dello stesso sesso al matrimonio e quindi per questa via anche la fruibilità di detrazioni e altre opportunità prima previste solo in favore delle coppie coniugate.

In primo luogo sarà quindi possibile anche per le unioni civili avvalersi della detrazione per coniuge a carico, così come degli sconti fiscali per alcune tipologie di oneri sostenuti nell’interesse del familiare a carico (spese mediche, assicurazioni, contributi previdenziali, fondi pensione privati ecc.). Per quanto attiene invece la detrazione per i figli a carico, si ricorda che questa continuerà ad essere riconosciuta esclusivamente al genitore naturale, adottivo, o affidatario.

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