Adempimenti

Redditi Sc 2018, sulle rivalutazioni addio ai beni d’impresa

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Il quadro RQ del modello Redditi Sc 2018 sfratta il prospetto per la rivalutazione dei beni d’impresa e lascia spazio solamente al prospetto dedicato alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Tale ultima disposizione agevolativa è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2018 per la quattordicesima volta, tanto che verrebbe da pensare se forse non sia il caso di ufficializzarne la definitività, evitando così l’incombenza della previsione con cadenza annuale.

In ogni caso, nella dichiarazione dei redditi delle società relativa al periodo di imposta 2017 spariscono i righi da RQ86 a RQ93 poiché perdono di efficacia le disposizioni dei commi 556 e seguenti, articolo 1 della legge di Bilancio 2017 che prevedevano la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, da effettuarsi nel bilancio dell’esercizio 2016 e che pertanto riguardava la vecchia modulistica.

I righi RQ58 ed RQ59 per i terreni, RQ60 ed RQ61 per le partecipazioni, devono essere compilati dalle società che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi del comma 554 dell’art. 1 della legge 232/2016) e alla data del 1° gennaio 2018 (ai sensi dei commi 997 e 998 dell’art. 1 della legge 205/2017). Tale valore rideterminato deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine, rispettivamente del 30 giugno 2017 e del 30 giugno 2018.

Perché sia efficace la rivalutazione occorre altresì aver proceduto, per i beni posseduti al 1° gennaio 2017 (da dichiararsi nel modello redditi SC 2018), ovvero procedere entro il 30 giugno 2018, per quelli posseduti alla data del 1 gennaio scorso (da dichiararsi nel modello redditi SC 2019), al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%, in un’unica soluzione o al massimo in 3 rate annuali di pari importo. In caso di pagamento rateale, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione di tali beni già rivalutati nelle precedenti edizioni dell’agevolazione, secondo quanto chiarito in passato dall’Agenzia (circolare 47/E/2011) non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione, inoltre può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Era stato altresì precisato che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata. Recenti chiarimenti pervenuti il 24 gennaio 2018, hanno, invece, riconfermato quanto già espresso nella risoluzione 53/E/2015 con riguardo alla rivalutazione dei terreni, cioè che l’asseverazione della perizia di stima in data successiva all’atto di compravendita dell’immobile oggetto di rivalutazione non determina la decadenza dall’agevolazione, a patto che la perizia sia redatta prima del rogito, il quale deve indicare il relativo valore periziato.

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