Adempimenti

Redditi società di capitale, nel quadro RS i presupposti per ridurre l’accertamento

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Un flag per salvarsi dall’accertamento. È certamente tra le novità più significative del modello Redditi 2018 per le società di capitali e chi lo appone potrebbe aver diritto ad uno sconto nei termini di accertamento.

Si tratta della new entry del quadro RS, ossia il rigo RS269 (rigo RS136 nel modello per le società di persone e le persone fisiche) che accoglie il nuovo prospetto «Comunicazione articolo 4 – Dm 4 agosto 2016», riservato ai contribuenti che hanno esercitato le opzioni di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2, comma 1 del Dlgs 127/2015 (nella sua versione in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018) in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva, per comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento.

Ricordiamo infatti che il legislatore aveva previsto degli sconti fiscali per rendere più attraente l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, tra cui:

•il venir meno dell’obbligo di presentare lo spesometro, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;

•i rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza delle condizioni stabilite dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 (sebbene in molti casi tale vantaggio è risultato essere solo apparente, considerando che il rimborso prioritario è già riconosciuto ex articolo 38-bis, comma 10, del Dpr 633/1972, ad esempio ai subappaltatori edili che applicano il reverse charge o ai fornitori degli enti pubblici limitatamente alle eccedenze di credito rimborsabili relative alle operazioni soggette allo split payment);

•la riduzione dei termini di accertamento per le imposte sui redditi e per l’Iva, che passano da cinque a tre anni.

È a proposito di quest’ultimo incentivo che la nuova modulistica è stata ritoccata, in quanto la norma prevede che la riduzione si applichi solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti dal Mef con apposito decreto, ossia il Dm 4 agosto 2016.

Viene così precisato che i soggetti interessati devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti di importo superiore a 30 euro mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Ma non basta essere tracciati, occorre anche dichiarare di esserlo e non sbagliare neanche un pagamento, pena il ripristino degli ordinari termini di accertamento.

Il presupposto per la riduzione va comunicato per ciascun periodo d’imposta. Pertanto, i contribuenti che rispettano i requisiti per il 2017, con relativa comunicazione in RS del modello Redditi 2018, dovranno continuare a garantire l’invio dei dati e la tracciabilità dei pagamenti anche nel periodo d’imposta successivo, nonché barrare nuovamente la casella del rigo RS269 nella relativa dichiarazione dei redditi, se intendono fruire della riduzione dei termini anche per il 2018.

Giova infine ricordare che proprio il 2018 sarà, ad oggi, l’ultimo anno di vita per questa comunicazione, in vista del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 che di fatto abroga l’opzione in commento, e dell’estensione a quasi tutti i soggetti passivi Iva dello sconto sui termini di accertamento se garantiscono la tracciabilità per importi superiori a 500 euro. Minimi e forfettari al momento sembrano esclusi dalla riduzione giacché esonerati alla fatturazione elettronica, nonché i commercianti al minuto che non esercitano l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

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