Reddito di impresa per le società tra avvocati
L’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, assumendo rilevanza la veste giuridica societaria rispetto all’attività professionale svolta; i redditi prodotti dalle società tra avvocati (Sta) costituiscono, quindi, redditi d’impresa.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35 del 7 maggio 2018, analizza la natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati ex articolo 4-bis della legge 247/2012, ribaltando di fatto quanto affermato nella precedente risoluzione 118/E/2003, secondo la quale i redditi prodotti dalle Sta costituivano redditi di lavoro autonomo.
L’articolo 4-bis della legge 247/2012, introdotto dall’articolo 1, comma 141 della legge 124/2017, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria. In particolare, la norma precisa che la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
• la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
• i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
La norma appena citata si ferma qui, conseguenza del fatto che oggetto di dubbi restava la corretta natura del reddito prodotto da tali società.
La risoluzione 35/E/2018 evidenzia che sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del Codice civile; non costituiscono, quindi, un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Di conseguenza, in assenza di un’esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
Tale interpretazione, sottolinea la risoluzione, è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze (nota del 19 dicembre 2017 n. 43619).
Di conseguenza sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si devono applicare le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b), comma 1, articolo 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.
Quindi una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad Ires il reddito prodotto e ad Irap il valore della produzione.
L’autore è un ex studente del Master tributario della 24 Ore Business school