Imposte

Reddito Snc imputato ai soli soci superstiti

Con l’interpello 28 attribuita l’imputazione ai soli eredi che accettano la qualifica di socio

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di Luca Gaiani

Nella Snc, il reddito va imputato per trasparenza ai soli soci superstiti, se gli eredi del socio deceduto non subentrano nella sua posizione. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta 28/2021. È il caso di una Snc in liquidazione nella quale, a seguito del decesso di tutti e tre i soci, solamente gli eredi di uno di essi hanno accettato di subentrare nella qualifica del de cuius. La società, nel corso del 2020, chiude la fase di liquidazione avendo superato il periodo di tre esercizi decorso il quale i redditi dei singoli periodi intermedi diventano definitivi (articolo 182, comma 2, del Tuir).

La società chiede quale sia il corretto trattamento da riservare al reddito conseguito nell’ultimo periodo di liquidazione e alle somme attribuite ai soci e agli eredi non subentrati.

L’Agenzia ricorda preliminarmente che, per le società di persone, vige il principio di imputazione per trasparenza e che, come chiarito dalla risoluzione 157/E/2008, qualora muti la compagine, il reddito deve essere attribuito esclusivamente a coloro che rivestono la qualifica di socio al 31 dicembre. In caso di decesso del socio, prosegue la risposta 28, l’accettazione della eredità comporta solo il diritto alla liquidazione della quota, dato che gli eredi, in mancanza di un consenso espresso, non entrano nel rapporto sociale.

Nel caso in esame, il consenso alla acquisizione della qualifica di socio solo da parte degli eredi di uno dei soci deceduti, fa sì che il reddito di impresa della Snc debba essere imputato per trasparenza tutto e solo a tali soggetti a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il decesso dei soci originari e per l’intera durata della liquidazione della società, compreso l’anno 2020 in cui la procedura è stata chiusa.

Quanto alle somme liquidate agli eredi dei soci subentrati, nonché a quelle pagate agli altri eredi, la risposta ricorda che l’articolo 20-bis prevede, in entrambi i casi (somme assegnate in caso di liquidazione della società e somme attribuite agli eredi dei soci), che esse costituiscono reddito di impresa da quantificare con le regole dell’articolo 47, comma 7, del Tuir e dunque come differenza tra importi erogati e costo fiscale della rispettiva quota di partecipazione, per la parte che non ha già formato oggetto di tassazione per trasparenza. Infine, non trattandosi di un caso di «recesso», la società non potrà dedurre alcuna somma dal proprio reddito.

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