Controlli e liti

Redditometro, il mutuo stempera la capacità contributiva

di Roberto Bianchi

Nell’ambito dell’accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali e il contribuente deduca e dimostri che tale spesa è giustificata dall’accensione di un finanziamento ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma ne diluisce la capacità contributiva. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 149/2019 ( clicca qui per consultarla ).

L’abrogazione, a opera del Dl 78/2010, del concetto di spese per incrementi patrimoniali e la loro contestuale inclusione tra le spese generiche (articolo 38, comma 4), all’interno del decreto sul redditometro, dovrebbe far ritenere che se un contribuente acquistasse una abitazione, l’esborso compiuto in tale annualità, in conseguenza all’applicazione del principio di cassa, potrebbe potenzialmente rilevare come spesa del medesimo esercizio.
Tuttavia, dal contenuto della Tabella A allegata al Dm 16 settembre 2015 e afferente la voce investimenti, appare evidente la necessità di considerare la spesa stratificata su annualità plurime. Il decreto dispone, infatti, che gli investimenti devono essere assunti al netto dei disinvestimenti dell’anno e di quelli netti dei 4 anni precedenti.

La circolare 24/E/2013 ha ulteriormente precisato che il contribuente è tenuto a fornire la prova della formazione della provvista la quale, sempre a parere dell’Ufficio, potrebbe essersi generata anche in periodi differenti rispetto ai 4 anni precedenti in cui rilevano i disinvestimenti e quello di utilizzo della provvista medesima per il perfezionamento dell’investimento specifico.

Tali affermazioni, se da un lato paiono considerare la possibilità di valorizzare gli investimenti in più annualità, sotto altri profili non sembrano in ogni caso corrette in quanto appare concettualmente improprio parlare di prova a carico del contribuente poichè, la rilevanza degli incrementi patrimoniali, deve necessariamente essere ricondotta nell’ambito della valenza presuntiva del nuovo accertamento sintetico per il quale la spesa, tanto ordinaria quanto incrementativa, deve essere obbligatoriamente personalizzata e adeguata alla singola posizione del contribuente, determinandosi così la qualificazione dello strumento accertativo come presunzione semplice.

Risulta pertanto inverosimile che il contribuente debba essere in grado di giustificare la formazione e l’utilizzo della provvista per gli investimenti considerato che, per molte tipologie reddituali, ciò non risulta assolutamente possibile e, di conseguenza, tutto ciò deve essere ricondotto alla valenza presuntiva dell’accertamento sintetico. Pertanto, la rilevanza degli investimenti deve essere valorizzata situazione per situazione, con la conseguenza che, se non si giunge a un preventivo accordo in fase di adesione, l’Agenzia dovrà debitamente motivare e provare la rilevanza degli incrementi patrimoniali che verrà attribuita, da parte dell’Ufficio medesimo, al singolo periodo d’imposta in relazione a quelle che risultano le specifiche condizioni soggettive e oggettive del contribuente.

Cassazione, ordinanza 149/2018

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