Regime di cassa con meno vincoli di deducibilità
Nel regime di cassa massima libertà nella imputazione a costo delle fatture di acquisto ricevute nel 2017. È quanto emerge dalla risposta fornita ieri dalle Entrate nel corso di Telefisco. La domanda riguardava le fatture relative al periodo di imposta 2017 ricevute nel 2017 e registrate nel 2018 sfruttando il termine massimo del 30 aprile 2018 per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. L’Agenzia fa riferimento alla propria circolare n. 1/E/2018 nella quale ha precisato che le fatture pervenute nel 2017 possono essere registrate nel 2018 in apposito sezionale e la detrazione dell’Iva si effettua nella dichiarazione Iva del 2017. Dalla risposta sembra che, essendo questa annotazione effettuata nel registro sezionale nell’anno 2018, rappresenti un costo deducibile nel 2018, ancorché la detrazione sia avvenuta nell’anno precedente.
In questo caso tuttavia occorre considerare una diversità in confronto alla situazione affrontata nella circolare 1/E/2018. Infatti, i contribuenti che rientrano nel regime delle imprese minori sono generalmente contribuenti trimestrali ai fini dell’Iva, i quali hanno tempo a registrare le fatture relative al 2017 fino al 16 marzo 2018. La logica del sezionale era infatti giustificata dalla circostanza che la circolare era stata emanata dopo che era scaduto il termine per la liquidazione Iva del mese di dicembre. Se il termine legale per la registrazione delle fatture 2017 scadrà il 16 marzo 2018, solo successivamente a tale data sarà possibile immaginare un sezionale, con detrazione Iva soltanto in sede di dichiarazione annuale. A nostro parere infatti se l’Iva relativa alle fatture di acquisto 2017, viene detratta in sede di liquidazione Iva anno 2017, non si può invocare la registrazione del 2018 per dedurre il costo nel 2018; a nostro parere il rinvio delle fatture all’anno successivo è possibile mediante una annotazione in un sezionale dopo tale data.
Appare invece certo che le fatture ricevute nel 2018, ancorché relative al 2017, devono essere registrate anche ai fini dell’Iva nel 2018 e quindi è ineccepibile la deducibilità della spesa nel 2018. Semmai ci sarà il problema della dimostrazione di aver ricevuto il documento nel 2018 qualora la prova della ricezione della fattura non sia dimostrata ad esempio mediante Pec. Come affermato dall’Agenzia la prova potrà essere fornita anche dalla contabilità Iva tenuta correttamente, ad esempio sulla base del numero progressivo attribuito in sede di registrazione della fattura di acquisto.
Queste regole sono riferite alle imprese minori che optano per il metodo delle registrazioni Iva senza annotare i mancati incassi e pagamenti (articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973). La procedura non è molto diversa, anche per i soggetti che annotano i mancati incassi e pagamenti in quanto si parte pur sempre dalle registrazioni Iva.
L’apertura dell’Agenzia di spostare nel 2018 delle fatture ricevute nel 2017 può essere molto apprezzata dalle imprese minori in quanto il risultato fiscale del 2017 per molti sarà una perdita, per l’effetto rimanenze, non rinviabile nei periodi di imposta successivi. Lo spostamento di alcune fatture all’anno successivo consente di diluire la perdita anche nel 2018.
Le risposte dell’Agenzia consentono inoltre di dare un assetto definitivo alle modalità di imputazione delle operazioni nel regime di cassa. Mentre per le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva si parte dalle registrazioni e poi a seconda dell’opzione si annotano o meno i mancati incassi e pagamenti, per le altre operazioni fuori campo Iva si considera il pagamento o incasso indipendentemente dalle scelte contabili come pure per i componenti rilevanti ancora con il criterio di competenza.