Imposte

Regime di cassa, resta il nodo delle rimanenze

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di Gian Paolo Tosoni

Improbabile una modifica normativa in materia di rimanenze finali per le imprese minori che transitano obbligatoriamente dal 2017 nel regime di cassa. In risposta al question time di ieri alla Camera il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta ha affermato di avere ben presente il problema delle rimanenze di merci che secondo la legge 232/2016 sono dedotte interamente nel 2017 e che le eventuali perdite di impresa nel regime di contabilità semplificata non sono rinviabili agli esercizi successivi.

Tuttavia il problema non può essere risolto sotto il profilo legislativo con il decreto attuativo del regime di cassa di cui al comma 23 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017. Il governo precisa che una eventuale iniziativa normativa dovrà tenere conto dei vincoli di finanza pubblica.

Le rimanenze finali di merci e dei servizi in corso di esecuzione sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. La norma fa riferimento alle rimanenze finali per cui si devono intendere quelle previste nell’articolo 92 del Tuir (beni che generano ricavi, prodotti in corso di lavorazione, servizi in corso di esecuzione), ma l’irrilevanza deve comprendere anche le forniture di servizi di durata ultrannuale (risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2017).

Il comma 18 della legge di Bilancio 2017 prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa e quindi per il 2017. È infatti stabilito che il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali 2016. Tale circostanza, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerà una perdita fiscale nel 2017 che però, per legge, non potrà essere riportata negli anni successivi. La mancata previsione del «riporto» delle perdite a nuovo e nemmeno della deduzione a esaurimento delle rimanenze (come invece è previsto nel regime dei minimi, Dm 2 gennaio 2008, articolo 4), di fatto azzera una parte di costo legittimo. La conseguenza è che le imprese con molte rimanenze al 1° gennaio 2017 (si pensi alle imprese di costruzione), dal secondo periodo di imposta, dichiareranno redditi fiscali elevati non corrispondenti al risultato reale. Unico rimedio è l’opzione per la contabilità ordinaria con la redazione della situazione patrimoniale di partenza di cui al Dpr 689/1974 adempimento che deve essere eseguito all’inizio del periodo di imposta in corso.

Nella risposta al question time viene annunciata una circolare dell’agenzia delle Entrate in materia di criterio di cassa, entro il prossimo mese di aprile.

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