Imposte

Regime forfettario, compensazione solo delle perdite generate dall’attività

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di Gian Paolo Ranocchi e Mario Cerofolini


La nuova disciplina delle perdite fiscali (articolo 1, commi 23-26 della legge di Bilancio 2019) avrà riflessi nell’ambito del regime forfettario, posto che ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 190/2014, le perdite prodotte anteriormente l’accesso al medesimo sono computate in diminuzione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir.

Stante le nuove regole di compensazione vanno dunque rivisti i criteri di utilizzo delle perdite pregresse illustrati dall’agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 4 aprile 2016 (paragrafo 4.3.3).

Preliminarmente è opportuno segnalare che le perdite che i soggetti in questione possono recuperare sono quelle che si sono generate prima dell’ingresso nel regime agevolato con riferimento all’attività medesima. Stante il blocco all’utilizzo del regime forfettario in caso di partecipazione in soggetti trasparenti, siano essi società di persone o società di capitali, risulterebbe infatti impossibile la compensazione con perdite imputate per trasparenza dai citati soggetti. D’altra parte, pur segnalando che la partecipazione in altre società di persone o di capitali (trasparenti o non) costituisce causa di fuoriuscita dal regime della sostitutiva dall’anno successivo, non è del tutto chiaro se, nell’anno in cui si verifica la contemporanea presenza della partecipazione, sia possibile o meno compensare la perdita eventualmente attribuita per trasparenza con il reddito scaturente dal quadro LM.

La norma fa, infatti, espresso riferimento unicamente alla perdite pregresse; sembra dunque che in vigenza del regime forfettario sia possibile il recupero delle sole perdite generate dall’attività medesima e non anche quelle rinvenienti da altri soggetti.

Sul punto anche la circolare 10/E /2016 nulla dice in modo espresso. Una tale conclusione appare in linea anche con lo spirito della relazione illustrativa alla legge 190/2014, in base alla quale con l’introduzione della causa di esclusione riferita al possesso di partecipazioni si è voluto evitare «l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria»; se questo è dunque l’intento del blocco si ritiene che il medesimo principio debba essere applicato in caso di perdite.

Le regole base che i soggetti in questione devono seguire per il recupero delle perdite d’impresa che si sono generate prima dell’ingresso nel regime forfettario sono quelle di cui all’articolo 8 del Tuir. I contribuenti forfettari si troveranno, dunque, ad applicare le nuove regole di compensazione introdotte dalla legge di Bilancio 2019 che hanno modificato il regime di riporto e utilizzo sia per le imprese in contabilità semplificata sia per quelle in contabilità ordinaria.

Ulteriormente per le perdite d’impresa in contabilità semplificata i soggetti in questione dovranno tenere conto dello speciale regime transitorio previsto per le perdite 2017 e per quelle 2018 e 2019, laddove l’accesso al regime forfettario intervenisse nel 2019 o nel 2020.

Avendo a riferimento il modello Redditi PF 2019 è utile ricordare come, all’interno del quadro LM, lo scomputo delle perdite pregresse avverrà indicando il relativo importo nel rigo LM37 dopo che dal reddito lordo quantificato sulla base dei coefficienti ministeriali erano stati dedotti i contribuiti previdenziali.

Per approfondire: Il regime forfettario, a cura di Gian Paolo Tosoni, in edicola e on line

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