Imposte

Possibile il passaggio dal regime semplificato al forfettario

Per i dipendenti che hanno superato 30mila euro nel 2019 resta da chiarire se l’uscita scatterà dal 2020 al 2021

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di Gianluca Dan e Gian Paolo Tosoni

Il regime forfettario è un tema sempre molto gettonato nelle domande, sia nei convegni che ora in Telefisco 2020, poste dai professionisti che chiedono chiarimenti in merito alle nuove cause ostative introdotte dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019).

La legge di Bilancio ha reintrodotto nell'articolo 1, comma 57 della legge 190/2014 il limite ostativo per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di 30mila euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il regime agevolato è inoltre precluso ai contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 20mila euro lordi per lavoro dipendente, collaborazioni, lavoro accessorio e spese per prestazioni del coniuge, figli (affidati o affiliati minori di età) o permanentemente inabili al lavoro e ascendenti, nonché dai familiari partecipanti alle imprese familiari.

In merito alla decorrenza delle due nuove cause ostative, stante l'entrata in vigore della legge 160/2019 dal 1° gennaio 2020, si rilevano due possibili interpretazioni: l'applicazione ritardata con esclusione dal 2021 sulla base dei dati del 2020 rifacendosi alla circolare 9/E/2019 in materia di partecipazione in società di persone; l'applicazione immediata dal 2020, conforme al dato letterale, verificando quanto percepito o quanto pagato nel 2019 sulla base della circolare 10/E/2016.

Oltre all’interpretazione prettamente letterale o meno della nuova disposizione e la sua rispondenza alle norme sullo statuto del contribuente, l'Agenzia ha il non facile incaglio di considerare anche il gettito derivante dalle nuove cause ostative che rende difficile uno slittamento all'anno 2021: si attendono pertanto i necessari chiarimenti.

L'altra frequente richiesta dei lettori riguarda il caso dei contribuenti che potevano già aderire al regime forfettario nel 2019 in quanto non superavano il limite dei 65mila euro e rispettavano le altre cause specifiche ma che non lo hanno fatto e che ora vorrebbero aderirvi. Il dubbio riguarda la possibile opzione esercitata rimanendo nel 2019 nel regime semplificato se vincola il contribuente per tre esercizi o se possa essere mutata di anno in anno.

L'Agenzia con la risoluzione 64/E/2018 ha chiarito che qualora un'impresa abbia optato per la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del Dpr 600/1973, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la modalità di registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 18 (sistema delle registrazioni), in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

La circolare 9/E/2019 ha ribadito che i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario, se in possesso dei requisiti per la sua applicazione, perché il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.

Diverso il caso del contribuente che nel 2019 ha optato per la contabilità ordinaria in quanto vige l'obbligo di permanere in tale regime per un triennio. L'anno 2018 ha rappresentato un'eccezione alla suddetta regola triennale in quanto vi sono state significative modifiche al regime forfettario apportate dalla legge di Bilancio per il 2019 e pertanto i soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario hanno potuto effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfettario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva (articolo 1, Dpr 442/1997).

Si ricorda infine che per il lavoro autonomo il regime fiscale è regolato dall'articolo 19 del Dpr 600/1973 e l'eventuale opzione per il regime ordinario (che è un regime contabile vincolante per un anno) è prevista dall'articolo 3, comma 2, del Dpr 695/1996. Ove il contribuente abbia adottato anche il regime ordinario, l'eventuale abbandono per applicare quello forfettario dovrebbe essere applicabile nel 2020 come per le imprese. Anche la risposta 107/2019 dell'agenzia delle Entrate consente il passaggio al forfettario per un lavoratore autonomo solo per le modifiche normative sostanziali intervenute lo scorso anno, fattispecie peraltro che si ripresenta anche quest'anno.

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