Imposte

Regime forfettario escluso con quote di Srl «riconducibili»

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli

Slalom tra le partecipazioni possedute per i soggetti che svolgono o intraprendono un’attività in regime forfettario, tenendo presente che, in alcuni casi, il periodo di osservazione è quello in corso, mentre in altri è quello passato.

Le esclusioni

La lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (come modificata dalla legge di Bilancio 2019), esclude l'applicazione del regime in caso di partecipazione dell'imprenditore o del professionista ad altre strutture, al fine di evitare artificiosi frazionamenti dell'attività.

Per società di persone, studi associati ed imprese individuali, l'incompatibilità è totale - anche per il socio che è solamente nudo proprietario; risposta 127 - e, in generale, la causa ostativa va rimossa entro la fine dell'anno precedente. Solo per il 2019 la circolare 9/E/2019 consente, a chi si trovava in tali condizioni già al 31 dicembre scorso, di applicare il regime nel 2019, proseguendolo nel 2020 solo se entro la fine del presente periodo d'imposta viene rimossa la causa ostativa.

Per la partecipazione in Srl, invece, oggetto dell'indagine è sempre l'anno in corso, al fine di decidere il regime per l'anno successivo (ovvero da subito in caso di inizio attività: risposta n. 171). Anche in questo caso, tuttavia, le risposte agli interpelli consentono per il 2019 di non considerare il periodo anteriore al 10 aprile, data di pubblicazione della circolare 9/E . L'incompatibilità sorge in presenza (contemporanea) di due condizioni: controllo (diretto o indiretto) e attività della società partecipata “riconducibile” a quella svolta autonomamente.

Secondo la circolare 9/E/2019:

per la definizione di controllo occorre riferirsi all'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile;

come “persone interposte” si intendono, tra l'altro, i familiari di cui al comma 5 dell'articolo 5 del Tuir;

per la “riconducibilità” si ha riguardo alla coincidenza tra sezione Ateco in cui è compresa l'attività esercitata, di fatto, dalla Srl partecipata e quella di appartenenza dell'attività svolta dalla persona fisica in regime forfettario, unitamente al rapporto di cessione di beni o prestazioni di servizi che lega il socio alla società.

Se gli altri soci non sono familiari, per l'Agenzia il controllo tramite influenza dominante si ha non solo con il 50% (interpelli n. 118 e n. 146 ) ma anche con il 49% (risposta n. 126) e, pertanto, non è chiaro quale sia il limite minimo di partecipazione che rende incompatibile il forfettario.

Attività Ateco

La presenza di entrambe le attività (esercitate nel concreto) nell'ambito della stessa sezione Ateco attribuisce alla questione una connotazione piuttosto casuale: la causa ostativa non si presenta, infatti, per il commercialista socio di Srl che svolge attività di elaborazione dati contabili ( risposta 137 ), così come per il commerciante della stessa tipologia di prodotti della Srl che li produce ( risposta 162 ). Sono situazioni che potrebbero causare contestazioni nelle verifiche e alimentare il contenzioso, anche se è sufficiente che la Srl non riceva (o non deduca) costi per attività svolte dalla partita Iva individuale.

Piuttosto controversa è anche la posizione del soggetto in regime forfettario (o aspirante tale) che è amministratore della Srl partecipata. Se l'attività rientra nel reddito professionale (individuazione non sempre semplice: circolari n. 207/E/2000, 67/E/2001 e 105/E/2001) allora si crea quel legame che unisce l'attività individuale a quella della Srl e che, in presenza di controllo (diretto o indiretto), fa scattare l'incompatibilità ( risposta 118 ).

Secondo l'Agenzia ( risposta 169 ) ciò si verificherebbe anche se l'attività della società e quella del socio amministratore sono comprese in sezioni Ateco differenti, affermazione opinabile a meno che non si sostenga che la prevalenza dei compensi da amministratore sugli altri ricavi/compensi del professionista non determini, di fatto, un mutamento dell'attività esercitata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©