Adempimenti

Regime forfettario, monitoraggio su tutte le cause ostative

di Antonio Zappi

Il regime forfettario è generalmente conveniente e semplice, ma tale rimane solo se non succede qualche “incidente” da accertamento a complicare la questione. Mai come quest’anno, quindi, saranno fondamentali i chiarimenti interpretativi ufficiali delle Entrate, con particolare riferimento alle nuove cause ostative per l’accesso al regime “ampliato” dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) e, in particolare, su ciò che debba essere inteso per partecipazione contemporanea da parte del contribuente forfetario a Srl da esso controllate anche indirettamente, nonché cosa debba intendersi per esercizio di attività economica anche indirettamente riconducibile a quella svolta e, infine, quale sia il perimetro dei soggetti anche indirettamente riconducibili ai datori di lavoro, con i quali sono intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta e nei confronti dei quali non può esercitarsi la parte prevalente dell’attività tassata a forfait.

Il nuovo articolo 1, comma 57, della legge 190/2014 non brilla certamente per luminosa chiarezza, cosicché per alcuni contribuenti, prima di confermare per il 2019 il regime flat che in questi giorni stanno già adottando, sembra opportuna una certa cautela nella fatturazione delle operazioni, in quanto sia per accedere che per mantenere le agevolazioni fiscali negli anni successivi si dovranno possedere anche le caratteristiche indicate.

Appare, allora, utile evidenziare che chi si comportasse fiscalmente da “forfettario” in una situazione di condizione ostativa all’accesso al regime agevolato e non correggesse presto tale erronea impostazione presterebbe il fianco a conseguenze pesantissime. Per quanto concerne l’Iva, ad esempio, si assisterebbe in sede di accertamento alla riqualificazione delle operazioni come rientranti nel perimetro di applicazione del tributo e tutte le operazioni attive fatturate “fuori campo Iva” sarebbero contestate. A quel punto, è vero che l’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/72 consente di addebitare in rivalsa anche l’Iva versata a seguito di accertamento, ma ciò solo una volta che lo stesso si rendesse definitivo e, ovviamente, ferma l’applicazione delle sanzioni. In questi casi, peraltro, è spesso assai complicato incassare l’Iva accertata, stante la diffusa diffidenza e perplessità dei clienti sull’inusuale meccanismo dell’emissione della fattura per rivalsa/detrazione da accertamento. In ogni caso, tale procedura non si renderebbe neanche possibile per i commercianti che cedono beni a consumatori finali e che documentano le vendite con scontrino fiscale.

Inoltre, ulteriori problemi potrebbero sorgere anche per profili sanzionatori degli obblighi violati in qualità di sostituto d’imposta: coloro che fruiscono del regime forfetario, infatti, non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ma qualora fosse accertata l’illegittimità dell’accesso al regime verrebbe contestato anche il non aver operato eventuali ritenute, a titolo d’acconto o d’imposta, di non averle versate entro i termini stabiliti e di non aver rilasciato le previste certificazioni di effettuazione delle stesse.

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

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