Adempimenti

Regime di trasparenza nelle Srl: appeal in aumento con i bonus

di Gian Paolo Ranocchi

Opzione per la piccola trasparenza con appeal rinnovato nella dichiarazione dei redditi di quest’anno. Da un lato, il nuovo regime di tassazione dei dividendi e, dall’altro, i cospicui sconti fiscali che potrebbero derivare dagli investimenti rientranti nel regime dell’iperammortamento rendono infatti opportuno valutare con maggior attenzione la scelta di optare nella prossima dichiarazione dei redditi della società partecipata per il regime ex articolo 116 del Tuir. Ma procediamo con ordine.

L’opzione

Le Srl che presentano i requisiti previsti dall’articolo 116 del Tuir, possono optare nel modello Redditi (quadro OP) per un regime di tassazione per trasparenza del tutto analogo a quello previsto per le società di persone. L’opzione ha validità triennale con decorrenza dall’anno di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata la scelta. Ricordiamo che l’opzione in dichiarazione dei redditi deve essere preceduta dalla scelta “interna” dei soci rispetto alla società che deve essere opportunamente formalizzata (raccomandata con ricevuta di ritorno).

La tassazione dei dividendi

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (e fatta salva la regola transitoria per i dividendi maturati in precedenza la cui distribuzione sarà deliberata entro la fine del 2022), tutti i dividendi saranno tassati ad aliquota sostitutiva del 26% a prescindere alla caratura della partecipazione del socio. Non rileverà più, quindi, se la partecipazione è qualificata o meno. La tassazione sostituiva del 26% presenta due inconvenienti. L’elevata misura considerando la tassazione a monte Ires del 24 per cento. Il fatto che trattandosi di una tassazione sostitutiva, non consente il recupero di oneri deducibili e detraibili. L’opzione per la trasparenza in base all’articolo 116 del Tuir potrebbe quindi essere conveniente. In questo modo, infatti, l’aliquota Irpef applicata dal socio sostituirebbe sia l’Ires al 24% sul reddito imponibiledella società, sia la sostituiva del 26% sul dividendo. Nel calcolo va ulteriormente tenuto in considerazione il risparmio fiscale correlato alle fruibilità di oneri deducibili e detraibili che in mancanza di redditi tassabili nel quadro RN (come i dividendi soggetti a sostitutiva), andrebbero persi. Inoltre nella valutazione della scelta occorre tenere conto della “propensione” della società a distribuire dividendi ai soci. Se la società non è avvezza allo stacco delle cedole, infatti, l’interesse per l’opzione calerebbe.

Iperammortamento

Anche l’analisi degli effetti della fruizione dei bonus fiscali sugli investimenti aziendali può avere un ruolo determinante nel valutare la convenienza della scelta per la piccola trasparenza. In quest’ambito certamente il ruolo principale lo giocano gli investimenti in «Industria 4.0» vista l’entità del risparmio fiscale dell’iperammortamento anche se, in linea di principio, per il super ammortamento valgono le stesse considerazioni. L’iper e il super ammortamento giocano in dichiarazione dei redditi come variazione diminutiva non intervenendo, invece, sull’entità del risultato civilistico di esercizio e quindi sugli utili distribuibili se non indirettamente, in relazione alle minore imposte dovute sul reddito di esercizio. In condizioni normali, quindi, l’iperammortamento riduce l’Ires ma non impatta favorevolmente sulla tassazione dei dividendi in capo ai soci nel momento in cui il reddito è distribuito. In caso di opzione per la piccola trasparenza la detassazione correlata all’iperammortamento si espande come variazione diminutiva sull’Irpef dovuta sui soci in relazione al reddito loro imputato nel quadro RH.

Occorre aggiungere un ulteriore tassello. La successiva distribuzione dell’utile dalla società ai soci laddove si sia optato per la trasparenza ex articolo 116 non dà origine a reddito tassabile (dato che lo è già stato), anche laddove i dividendi distribuibiti dovessero eccedere il reddito già imputato ai soci nel quadro RH.

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