Imposte

Registratore telematico per i forfettari

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di Raffaele Rizzardi

I forfettari costituiscono una parte prevalente dei nuovi obbligati al registratore telematico, ma da un lato le procedure li ignorano e molti di loro sono ancora convinti di poter continuare con le ricevute fiscali.

Per il primo aspetto avevamo già segnalato il 9 gennaio che manca la qualifica di “forfettario” nelle causali di non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nel documento commerciale, causale che manca anche nella cosiddetta “soluzione transitoria”, per trasmettere nel corso del primo semestre i dati dei corrispettivi giornalieri da parte di chi non si è ancora dotato del registratore telematico.

Quanto alla consapevolezza del nuovo obbligo sarebbe opportuna una campagna di sensibilizzazione mirata verso i soggetti di minore entità, tanto più che la normativa vigente sino alla metà del 2019 ipotizzava di poter continuare a utilizzare ricevute fiscali e scontrini nelle zone individuate con decreto interministeriale. Questa disposizione è stata eliminata e sostituita con la fissazione del termine di 12 giorni per la trasmissione telematica.

Se anche il pubblico esercizio fosse un rifugio alpino dove non arriva il segnale internet – era uno dei soggetti individuati dai decreti-legge del 1987 per il possibile utilizzo della ricevuta fiscale in luogo del registratore di cassa – è ipotizzabile che almeno una volta alla settimana ci sia un collegamento fisico con il centro abitato più vicino, dove si può portare una chiavetta con i totali giornalieri “sigillati” dall’apparecchio telematico, eseguendo la trasmissione da qualsiasi computer.

È sempre possibile per poche operazioni ricorrere alla procedura delle Entrate «Documento commerciale online», che si comporta come un registratore telematico, se c’è la linea. Bisogna comunque prevedere una stampantina collegata in locale per rilasciare il documento commerciale al cliente.

Tornando ai soggetti di minore dimensione, esiste una via di uscita teorica, prevista dall’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/1996, con il rilascio di una fattura per ogni operazione. Fattura non obbligatoriamente elettronica per i forfettari.

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