Controlli e liti

Registrazioni insufficienti per provare costi fittizi

Per la Cgt Reggio Emilia l'Agenzia non ha soddisfatto l’onere probatorio a fronte, tra l’altro, della notevole produzione documentale della società

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di Laura Ambrosi

Le registrazioni foniche effettuate da privati poste a base dall’amministrazione finanziaria per una rettifica di costi fittizi sono insufficienti a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva come previsto dalla nuova norma sull’onere probatorio in capo all’ente impositore. A fornire questa indicazione è la Cgt di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza 67/2023 depositata il 20 aprile.

A una srl erano contestati costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti per fatture emesse da una società di consulenza.

L’emissione di tali documenti secondo l’assunto dell’Ufficio sarebbe avvenuta in conseguenza di una trattativa commerciale volta all’acquisizione di un’impresa per creare una provvista finanziaria da elargire a due ex manager della società oggetto della acquisizione. Uno dei due, in particolare era il legale rappresentante della società di consulenza che avrebbe emesso le fatture.

Il tutto al fine di agevolare la cessione del pacchetto azionario a un prezzo di favore e in frode alla precedente proprietà.

La fittizietà delle prestazioni di consulenza era desumibile, sempre secondo l’atto impositivo, da una registrazione fonica, effettuata dai vecchi soci, Nel ricorso la difesa eccepiva, tra l’altro, l’effettività delle operazioni allegando a tal fine numerosi documenti : copia contratto di consulenza, piani strategici, report, verbali di riunione, nota spese con biglietti treni e così via.

La Cgt ha accolto il ricorso ritenendo non convincente il supporto documentale cui fa riferimento l’agenzia delle Entrate in sede di motivazione degli atti impugnati (Pvc della Gdf riportante stralci delle registrazioni foniche svolte dagli ex soci della società oggetto di acquisizione). Secondo i giudici infatti, tali registrazioni fanno riferimento in modo molto criptico, a una serie di operazioni commerciali, dazioni di denaro, finanziamenti infragruppo, su cui è in corso di svolgimento l’indagine penale. Tuttavia nessuna di dette registrazioni fornisce in modo diretto o indiretto elementi da cui presumere la fittizietà della prestazioni consulenziali.

A norma dell’articolo 7 comma 5 bis Dlgs 546/1992, il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva.

Nella specie concludono i giudici l’Agenzia non ha soddisfatto tale onere a fronte, peraltro, della notevole produzione documentale della società.

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