Registri contabili, addio all’obbligo di stampa
Passata la scadenza del termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, i contribuenti, al fine di «concludere» fiscalmente il periodo d’imposta 2018, devono procedere alla corretta conservazione dei registri contabili entro la fine del mese di febbraio 2020 (che essendo sabato, slitta al 2 marzo 2020). Quindi, entro tre mesi dalla presentazione del modello Redditi.
Cambiando i termini di invio delle denunce dichiarative è, infatti, stata indirettamente modificata anche la scadenza per procedere alla stampa dei registri o alla loro dematerializzazione nel caso di conservazione sostitutiva. Occorre precisare, tuttavia, che la trasposizione cartacea, per chi opta per i metodi conservativi tradizionali, non è più necessariamente da eseguirsi entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, in quanto è sufficiente che entro tale termine i registri siano «aggiornati» e pronti alla stampa in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza.
Pertanto, i contribuenti potranno dire addio ai registri cartacei purché la loro tenuta su sistemi meccanografici consenta l’immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario, e ciò che si evince dal combinato disposto dei commi 4 ter e 4 quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, come modificato dal Decreto crescita (Dl 34/2019).
I commi prevedono che, a prescindere che siano decorsi tre mesi dalla scadenza del modello Redditi, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Inizialmente, la semplificazione era stata introdotta unicamente per i registri Iva, ma poi è stata estesa anche agli altri registri contabili, come per esempio, il libro giornale, i mastrini, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliarie di magazzino.
Coloro che hanno optato per la conservazione sostituiva dovranno, al fine di terminare il processo conservativo, apporre un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione entro il mese di febbraio 2020.
Come precisato dalla risoluzione 46/E/2017, anche ai fini Iva, la conservazione (o la stampa) deve concludersi entro tre mesi dalla scadenza di Redditi, nonostante la dichiarazione Iva venga presentata prima. Tale assunto è valido anche per i soggetti con periodo non coincidente con l’anno solare, i quali determinano l’imposta sul valore aggiunto comunque in riferimento all’anno e conservano i documenti rilevanti ai fini Iva entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Per esempio, una società con periodo 1.7.2018-30.6.2019, ha presentato la dichiarazione Iva per l’anno solare 2018 lo scorso 30 aprile, mentre presenterà la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 2020 e concluderà il processo di conservazione il 30 giugno 2020.
Infine, occorre operare una precisazione per il registro dei beni ammortizzabili, il quale, nonostante ricada nell’ambito applicativo dell’articolo 7 del Dl 357/1994 in merito alla stampa su supporti cartacei o alla conservazione sostitutiva, è disciplinato anche dall’articolo 16 del Dpr 600/1973. Tale ultimo articolo prevede che il registro sia compilato entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento. Pertanto, per il periodo d’imposta 2018, le registrazioni andavano effettuate entro lo scorso 2 dicembre 2019.
Per approfondire
● Giornali e inventario non stampati ma con bollo (clicca qui per consultarlo)
di Luca De Stefani
● Guida Pratica Imposte Dirette 2a/2019
a cura di Studio Associato Cmnp