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Registri Iva, l’integrazione e la convalida dei dati precompilati dal 2021 elimina l’obbligo di tenuta

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Confermato a partire dal 1° gennaio 2021 l’avvio ufficiale del periodo di sperimentazione biennale di messa a disposizione dei documenti Iva precompilati da parte dell’agenzia delle Entrate, a favore della quasi totalità dei contribuenti che assolvono l’Iva con cadenza trimestrale.

Queste e altre importanti novità sono state fornite alle case di software, nel corso del Convegno AssoSoftware che si è tenuto il 25 e 26 novembre, dal titolo «Adempimenti fiscali e del lavoro 2021 - Le novità e l’impatto sullo sviluppo dei software» dai rappresentanti di agenzia delle Entrate e Sogei. Si tratta, come vedremo, di un importante tentativo dell’agenzia delle Entrate di offrire ai contribuenti una sempre più elevata trasparenza che però, per essere realmente fruibile e non rimanere fine a sé stesso, dovrà essere accompagnato, nei prossimi due anni di sperimentazione, da un’attività tecnologica di condivisione dei dati, finalizzata a rendere i sistemi dell’agenzia delle Entrate interoperabili e direttamente accessibili dalle piattaforme informative in uso ai contribuenti stessi.

Le tecnologie di cooperazione applicativa esistono e sono oramai di utilizzo comune. Acquisire i dati dei documenti Iva precompilati sul proprio sistema informativo consentirebbe al contribuente e al suo intermediario fiscale di poter effettuare tutte le verifiche del caso, molte di queste peraltro completamente automatizzabili, prima di liquidare l’imposta, azzerando di fatto ogni rischio di errore. A seguire, una sintesi dei passi più significativi degli interventi dei due relatori.

Precompilata Iva

L’articolo 4 del Dlgs 127/2015 prevede che l’agenzia delle Entrate, in via sperimentale a partire dal 1° gennaio 2021, debba mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze:

•dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972 (rispettivamente il registro delle fatture e il registro degli acquisti);

•delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva (Lipe);

•della dichiarazione annuale Iva.

Tutto ciò utilizzando i dati provenienti dai flussi delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Per agevolare l’integrazione dei registri in presenza di operazioni di importazione, sarà altresì segnalata la presenza di operazioni per le quali siano state rilasciate bollette doganali nel mese di riferimento.

I soggetti passivi Iva, a loro volta, avranno la possibilità, in alternativa:

•di consultare, o anche ignorare, tali bozze, operando con le modalità finora adottate;

•di integrare e convalidare, anche per il tramite del proprio intermediario fiscale, i dati proposti nelle bozze dei registri elaborati dall’Agenzia.

In quest’ultimo caso verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti, in quanto tali registri saranno memorizzati dall’agenzia delle Entrate.

Nella fase sperimentale di avvio del progetto, ossia negli anni d’imposta 2021 e 2022, la platea sarà composta dai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione e saranno esclusi i soggetti che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio).

Per facilitare la predisposizione dei documenti Iva precompilati, verranno introdotte dal Ddl di Bilancio 2021 (attualmente in fase di discussione parlamentare), due nuove disposizioni:

•la prima prevede che, per i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale, vengono estesi i termini di registrazione delle fatture;

•la seconda prevede l’eliminazione dell’esterometro dal 1° gennaio 2022.

In conseguenza all’eliminazione dell’esterometro, l’invio dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà necessariamente avvenire tramite lo Sdi (Tipi documento TD17/TD18/TD19).

Dal punto di vista operativo, i documenti Iva precompilati saranno resi disponibili all’interno del portale «Fatture e corrispettivi», dove sarà presente un’apposita sezione dalla quale l’utente li potrà visualizzare, modificare e integrare, e infine scaricarli in formato elaborabile.

Come evidenziato in premessa, probabilmente i software gestionali non prevederanno ausili particolarmente sofisticati in questa prima fase sperimentale in attesa che sia disponibile la già accennata cooperazione applicativa. Va altresì segnalato che, a differenza di quanto avviene per il modello 730, per i documenti Iva precompilati non sarà inizialmente neppure previsto lo scarico massivo da parte dell’intermediario per conto dei propri clienti. A partire dal 5° giorno del mese successivo quello di riferimento (e comunque entro il giorno 15), l’utente potrà integrare il registro con i dati non presenti in anagrafe (fatture cartacee, bollette doganali, operazioni con l’estero, ecc.) tramite l’applicativo web dell’Agenzia delle entrate.

Entro il 15 del mese successivo quello di riferimento, l’utente avrà la possibilità di convalidare i registri. Qualora l’utente dovesse procedere alla validazione delle bozze dei registri delle fatture emesse e delle fatture acquisti con riferimento all’intero anno d’imposta, l’agenzia delle Entrate, utilizzando i dati dei registri con le eventuali integrazioni e delle liquidazioni periodiche, metterà a disposizione, a partire dal mese di febbraio, la bozza della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta precedente, da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora l’utente decidesse di non convalidare i registri Iva, il file telematico relativo alla precompilata Iva annuale predisposto sulla base dei dati disponibili, potrà essere comunque essere estratto.