Registro, la Ctp dribbla la Cassazione
Il nuovo articolo 20 del Testo unico del registro non ha efficacia retroattiva ma l’interprete non deve necessariamente attribuire alla norma previgente un contenuto precettivo opposto a quello di nuova introduzione.
Questa la sintesi della sentenza depositata il 12 febbraio 2018 dalla Ctp Milano che aggiunge un nuovo capitolo alla querelle sulla natura interpretativa o innovativa dell’articolo 20 Tur, così come modificato dalla legge di Bilancio 2018.
La pronuncia riguarda un accertamento dell’ufficio finanziario relativo a un conferimento di azienda e successiva cessione totalitaria della partecipazione nella conferitaria; operazione riqualificata dall’ufficio come cessione di azienda ai fini dell’imposta del registro, in quanto l’effetto finale degli atti (distinti ma collegati) va identificato, appunto, quale cessione di azienda.
La Commissione ricorda, in primis, che la giurisprudenza di legittimità si è orientata, nel tempo, a considerare l’imposta di registro più che «imposta d’atto» come «imposta di negozio», correlata alla causa concreta dell’operazione quale risulta dal collegamento funzionale con altri atti la cui causa tipica concorre alla realizzazione di un unitario programma negoziale. Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che si è andato fortemente consolidando, cui ha aderito l’operato dell’Agenzia.
Tuttavia - ragiona la Commissione - la legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 20 del Tur, negando la rilevanza del collegamento tra atti e degli elementi extratestuali dell’atto sottoposto a registrazione, riportando la natura dell’imposta di registro a «imposta d’atto». Il dibattito - ricorda la Commissione - si è a questo punto spostato sulla natura innovativa o interpretativa della novella.
Al riguardo, è evidenziato che l’efficacia quale norma di interpretazione retroattiva è avvalorata dalla relazione illustrativa alla modifica della norma, laddove è affermato che l’intervento legislativo intende chiarire i dubbi interpretativi che tale previsione ha generato (Ctp Reggio Emilia, sentenza 4/2018) ma, allo stesso tempo, è indubbio che il dato testuale della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 87, legge n. 205/2017) attribuisce natura innovativa all’intervento e opera solo per il futuro, come affermato dalla recente Cassazione, sentenza n. 2007/2018.
La novella è stata oggetto anche di un recente intervento dell’agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2018, che ha sostenuto l’applicazione della norma ai soli atti impositivi notificati dal primo gennaio del 2018.
La Commissione, dopo aver ripercorso le diverse tappe della querelle, chiude affermando che l’interprete non è comunque obbligato a dare alla norma previgente un significato contrastante con quella di cui alla recente modifica; anzi, proprio il contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di legittimità autorizza a tener conto della novità legislativa sulla base di una lettura della norma costituzionalmente orientata in direzione della preminenza del principio di ragionevolezza.
In tal senso, la Commissione ha ritenuto di dover interpretare il previgente articolo 20 Tur in conformità all’indirizzo giurisprudenziale minoritario, secondo il quale l’ufficio deve indagare unicamente gli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione, tassandolo secondo la natura che risulta dal medesimo e dalle clausole in esso contenute, senza attribuire alcuna rilevanza agli effetti economici del collegamento tra atti. Sulla base di questo ragionamento il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Ctp Milano, sentenza 571/15/2018