Per rimuovere un’interpretazione non compatibile con il sistema dell’imposizione di registro ci sono voluti non meno di cinque anni. Il 7 novembre scorso la prima pronuncia di Cassazione (30983/23) ha stabilito che «ai fini di cui all’ art. 21 Dpr 131/86, la clausola penale – nella specie inserita in un contratto di locazione – non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata...
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