Imposte

Registro e quote, scelte a tre vie

di Luca Miele

Oramai è chiaro. La “convivenza” tra l'articolo 20 dell'imposta di registro e il principio generale del divieto dell'abuso del diritto è fuori controllo, anche per la Cassazione. Si susseguono pronunce di legittimità con affermazioni non univoche o, a volte, a fronte di conclusioni convergenti, le motivazioni addotte sono differenti.

Il 10 febbraio scorso è intervenuta la sentenza della Corte n. 3562 che, ai fini del registro, riqualifica in cessione di azienda il conferimento di un'azienda e la successiva cessione di quote. In sintesi, la sentenza afferma che l'articolo 20 del Tur (Testo unico dell’imposta di registro, Dpr 131/86) non è una norma antielusiva ma è comunque una previsione che consente all'agenzia delle Entrate di riqualificare gli atti in ragione del loro “intrinseco” e del loro collegamento negoziale. Esisterebbe, quindi, un potere degli uffici finanziari di tassare gli atti e il collegamento tra gli stessi prescindendo dalla volontà negoziale, guardando agli effetti “oggettivamente” raggiunti.

La sentenza sembra innestarsi nell'ambito di quel filone della giurisprudenza di legittimità secondo cui la riqualificazione delle operazioni non può avvenire in base all'articolo 20 perché tale norma non ha natura antielusiva ma, purtuttavia, la “chiave” interpretativa da utilizzare è quella di valorizzare il collegamento negoziale tra atti separati, senza “scomodare” l'abuso del diritto. È un percorso interpretativo seguito, ad esempio, anche nella sentenza della Cassazione n. 9582/2016 che, peraltro, porta ad affermare che non vi è alcun contrasto tra l'articolo 176, comma 3, del Tuir – che dichiara non elusiva l'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di quote – e l'articolo 20 del Registro perché in entrambi i casi non vi è elusione.

In sintesi, possiamo osservare che, nel tempo, sembra superato il filone giurisprudenziale che riqualificava le operazioni in esame basandosi su una supposta funzione antielusiva dell'articolo 20 del Tur e si va affermando un diverso filone che si fonda sulla natura interpretativa della medesima previsione che, tuttavia, consentirebbe di valutare gli atti sulla base degli effetti che essi realizzano. Dove gli effetti sarebbero quelli economici finali e non quelli meramente giuridici come invece l'articolo 20 espressamente dispone.

Si è creato, cioè, un terzo filone di ragionamento: il primo sostiene che l'articolo 20 deve interpretare gli atti dal punto di vista strettamente civilistico, il secondo “sposa” la tesi della natura antielusiva della previsione e il terzo si colloca nel mezzo valorizzando gli effetti economici (e non giuridici) degli atti e pervenendo, per tale via, alla possibilità di riqualificarli.

Il tema si presta ad alcune considerazioni.

In primo luogo, con l'avvento dell'articolo 10 bis dello Statuto del contribuente è francamente anacronistico continuare a sostenere la natura antielusiva dell'articolo 20 del testo unico in quanto qualsiasi contestazione di tale natura deve essere assorbita dalla nuova disciplina dell'articolo 10 bis che, peraltro, reca precise procedure di garanzia sostanziali e procedimentali per il contribuente, pena l'invalidità degli atti adottati dall'agenzia delle Entrate in modo difforme.

Quanto all’interpretazione secondo cui l'articolo 20 del Tur consente di tassare l'effetto “intrinseco” delle operazioni verificando la sostanza delle medesime dal punto di vista economico, la stessa è da rigettare in quanto l'attività interpretativa degli uffici fiscali può riguardare la riqualificazione giuridica di un atto e non l'effetto economico dell'operazione contrattuale. Peraltro, asserire che la riqualificazione possa riguardare gli effetti economici senza valutare l'operazione dal punto di vista dell'abuso appare anche poco sostenibile.

In ultima analisi non può non osservarsi che, se l'incertezza regna sovrana nella giurisprudenza di legittimità, è verosimile presumere che anche l'agenzia delle Entrate incontri più di una difficoltà a far conoscere il proprio parere sulla materia dell'abuso in generale e, in particolare, sulla giustificazione dell'articolo 20 in termini antielusivi o meno.

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