Imposte

Registro fisso per il negozio giuridico esente da Iva

di Massimo Romeo

Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per inadempienza contrattuale e consistente nella condanna alla restituzione di parte di una somma versata, a titolo di acconto-prezzo per l’acquisto di una partecipazione, è da tassare con imposta di registro in misura fissa, in ossequio al principio di alternatività registro/Iva, qualora l’atto iniziale abbia ad oggetto la vendita di una partecipazione tra due soggetti Iva , anche se l’operazione è in regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. A precisarlo è la sentenza 3309/16/2018 della Ctp Milano ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda
La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una società per azioni di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro che traeva origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo al Tribunale di Milano con il quale la società chiedeva la condanna al pagamento di una somma corrispondente alla restituzione dell’acconto versato per la compravendita di una partecipazione societaria ( negozio tra due soggetti Iva) .
In particolare l’accordo contrattuale prevedeva l’acquisizione del 100% del capitale sociale di sette società titolari di altrettanti parchi eolici; una di queste si era resa inadempiente e, nell’ambito della trattativa, gli azionisti , con specifica scrittura privata, si obbligavano a versare alla ricorrente una somma a garanzia parziale dell’obbligo di restituzione dell’acconto versato su un impianto. A fronte del mancato pagamento dell’obbligazione principale, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo, concesso dal Tribunale, da cui scaturiva l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro oggetto della controversia.

La società ricorrente sosteneva l’applicazione dell’imposta in misura fissa ritenendo che l’atto impugnato fosse illegittimo perché pretendeva un pagamento dell’imposta di registro nonostante il decreto ingiuntivo riguardasse la condanna al pagamento di somme fuori campo Iva, risultando ulteriormente violato l’articolo 40 del Testo unico registro ovvero il principio dell’alternatività Iva/registro.

L’ufficio, di contro, rimarcava la legittimità del proprio operato evidenziando come la condanna al pagamento impartita agli azionisti della società inadempiente era fondata su una scrittura privata nella quale veniva fissato l’obbligo di pagare al verificarsi di determinate condizioni, che nello specifico si sono concretizzate nel mancato perfezionamento della cessione della partecipazione; pertanto l’eccepita duplicazione di imposta si poteva realizzare solo qualora l’operazione soggetta a Iva si fosse perfezionata ed avesse prodotto i suoi effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La sentenza
Il collegio provinciale decide di risolvere la controversia a favore della parte privata con una motivazione di carattere sostanziale. In particolare secondo i giudici l’impostazione data dall’Ufficio verrebbe a configurarsi come una specie di «imposta di retrocessione», in contrasto con la natura stessa dell’imposta di registro, ovvero imposta che tende a colpire manifestazioni di capacità contributiva (Cassazione 10789/2004). Per la Ctp Milano l’atto sottoposto a tassazione «altro non è che la condanna alla restituzione di parte di una somma versata a titolo di acconto-prezzo per l’acquisto di una partecipazione», senza quindi alcuna manifestazione di ricchezza o di capacità contributiva ma esclusivamente la presa d’atto del venir meno dell’oggetto di un accordo contrattualizzato.

I giudici milanesi accolgono l’eccezione di parte ricorrente sulla violazione del principio di alternatività Iva/registro in quanto il decreto ingiuntivo ha comportato la restituzione di un acconto-prezzo rientrante nell’ambito dell’applicazione dell’Iva, per cui l’atto in sé è soggetto all’imposta di registro in misura fissa in quanto l’atto iniziale aveva ad oggetto la vendita di una partecipazione tra due soggetti Iva e, per quanto in regime di esenzione, comunque rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta.

Ctp Milano, sentenza 3309/16/2018

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