Registro proporzionale anche se l’atto è relativo a prestazioni soggette a Iva
Sconta l’imposta di registro, dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo, in misura proporzionale l’atto giudiziario di riconoscimento di debito, anche se relativo a prestazioni e corrispettivi soggetti ad Iva. Questo perché, in tema di imposta di registro, gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti a una specifica normativa. In particolare, l’atto di riconoscimento di debito è atto di accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale che va assoggettato a imposta in misura proporzionale dell’1 per cento. È quanto emerge dalla sentenza sentenza 2286/1/2018 della Ctr Lombardia (clicca qui per consultarla).
La decisione
È pertanto errata la tesi del contribuente che sostiene che la misura fissa secondo il principio di alternatività Iva-registro, vale a dire 168 euro, atteso che la controversia civile si riferisce a prestazioni soggette a Iva ai sensi dell’articolo 40 del Tur. È valida la tesi dell’Amministrazione, secondo cui l’atto di ricognizione di debito rientra tra gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale che scontano il registro in misura dell’un per cento in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa parte prima allegata al Tur. Non applica la successiva nota II della Tariffa allegata al Tur, secondo cui sono soggette ad imposta in misura fissa gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazione soggette a Iva.
La vicenda
Nel caso esaminato, un contribuente è creditore di somme relative a prestazioni soggette ad Iva nei confronti di una Spa. Tenta di recuperare il credito. Segue decreto ingiuntivo registrato nel luglio 2013. L’Amministrazione rettifica l’imposta di registro. Il contribuente si oppone alla pretesa relativa alla somma riconosciuta a debito siccome ritiene l’imposta dovuta in misura fissa dato che il decreto ingiuntivo si basa su somme soggette ad Iva. La Ctp accoglie il ricorso ma la sentenza è gravata dall’Amministrazione con appello depositato nel luglio 2017, la quale sostiene come l’atto di ricognizione di debito abbia contenuto patrimoniale e soggiaccia all’imposta proporzionale.