Controlli e liti

Registro, stop alla riqualificazione del conferimento

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

La riqualificazione quale cessione di ramo d’azienda del conferimento di ramo d’azienda e la successiva cessione di partecipazioni sociali non è operazione elusiva ai fini del registro. Intanto l’interpretazione degli atti in base all’articolo 20 del Dpr 131/1986 non è finalizzata al ricupero di imposte eluse in quanto l’abuso di diritto presuppone la mancanza di causa economica. Non rileva poi che il legislatore ai fini delle dirette abbia escluso quale operazione elusiva il conferimento del ramo d’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta perché tale norma non si applica all’ambito operativo delle imposte indirette. Così la Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 3562/2017 (presidente e relatore Cicala) depositata ieri.

L’Amministrazione riqualifica quale cessione di ramo d’azienda il conferimento di un ramo d’azienda effettuata da una Spa a un’altra società e la successiva cessione totalitaria delle quote sociali possedute nella nuova società.

La società ricorre. Intanto l’Amministrazione non ha considerato la natura intrinseca e gli effetti giuridici del conferimento di ramo d’azienda e della successiva cessione delle quote. Poi il conferimento del ramo d’azienda e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute è stato escluso dal legislatore dal novero delle operazioni elusive ai fini delle imposte dirette e tale esclusione si può applicare anche per l’imposta di registro.

I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno torto alla contribuente e così anche la Cassazione.

1) La riqualificazione degli atti ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 131/86 non è norma finalizzata al ricupero di imposte eluse perché l’abuso di diritto presuppone la mancanza di causa economica, mentre l’imposta di registro consente di riqualificare l’atto in base agli effetti raggiunti dal negozio posto in essere.

2) Non rileva la previsione dell’articolo 176 del Dpr 917/86 secondo cui non è abuso di diritto il conferimento d’azienda in continuità di valori contabili e la successiva cessione della partecipazione ricevuta perché non è possibile estendere alle imposte indirette le disposizioni delle dirette.

Cassazione, sentenza 3562/2017

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