Relazione sulla gestione, per il 2016 slitta la valutazione «allargata»
Professionisti, sindaci e revisori, devono prepararsi a redigere le relazioni ai bilanci 2016 tenendo conto delle novità introdotte dai Dlgs 139/15, in materia di redazione del bilancio e 135/16 che ha riscritto le norme sull’attività di revisione.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso due strumenti di lavoro in vista delle scadenze dei bilanci 2016.
Il primo documento «La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016» sintetizza le novità relative ai bilanci che si riflettono sulla relazione, presentandone un modello aggiornato.
Il paragrafo introduttivo, riferito alla composizione del bilancio, deve menzionare anche il «rendiconto finanziario» nei casi in cui è presentato per obbligo di legge: sono esonerate le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. Medesimo richiamo deve essere presente nel paragrafo che contiene il giudizio.
Il documento, poi, rammenta che il Dlgs 139/15 ha modificato l’articolo 14 del decreto 39/10, in materia di revisione legale, con riferimento al giudizio relativo alla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. Infatti, oltre al giudizio di coerenza con il bilancio, già previsto, è richiesto al revisore un giudizio sulla «conformità alle norme di legge», nonché «una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione», nel qual caso devono essere «fornite indicazioni sulla natura di tali errori».
Il Cndcec ritiene la norma non applicabile alle relazioni di revisione relative ai bilanci 2016 perché la nuova elaborazione del principio di revisione Isa Italia 720.B, che si occupa del giudizio di coerenza, è ancora in corso.
Altra area critica riguarda l’applicazione ai bilanci 2016 dell’articolo 2423-ter, comma 5, Codice civile che chiede, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l’indicazione dell’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
La norma di legge stabilisce che, se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate: la non comparabilità, l’adattamento o la sua impossibilità, devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
In effetti, con la prima applicazione delle nuove norme sul bilancio, gli adattamenti dei dati dell’esercizio precedente possono essere numerosi e, in alcuni casi significativi: il problema è se la relazione di revisione debba contenere specifici richiami di informativa in base a quanto prevede l’Isa Italia 706.
Il Cndcec, premesso che il revisore è libero di inserire nella sua relazione i richiami di informativa che ritiene opportuni, risponde negativamente. Infatti, in generale, il principio di revisione Isa Italia 710, sui dati corrispondenti, esclude che il revisore faccia riferimento ai dati corrispondenti, correttamente presentati, salvo che in poche definite circostanze, fra cui non rientra quella dei dati corrispondenti adattati.
Infine, considerando che la maggior parte delle revisioni legali svolte dai sindaci revisori riguardano i bilanci delle imprese di dimensioni minori, è probabile che gli adattamenti dei dati corrispondenti non siano necessari, in quanto di effetti irrilevanti, ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, Codice civile.
Il secondo documento diffuso dal Cndcec «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti» rammenta che, in tali casi, il collegio sindacale può predisporre due distinte relazioni: tuttavia, la particolare posizione che il collegio sindacale assume negli assetti di corporate governance, quando è incaricato anche della revisione legale dei conti, come avviene nella grande maggioranza dei casi, suggerisce di predisporre un’unica relazione, unitaria e integrata, contenente, in sezioni distinte, i risultati dello svolgimento dei doveri sindacali e gli esiti della revisione legale.
La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016