Resta nel forfettario il commercialista amministratore
L’agenzia delle Entrate si è mostrata tollerante relativamente alla causa ostativa del regime forfettario contenuta alla lettera d-bis) nel comma 57 (legge 190/2014) dopo le modifiche della legge 145/2018. In base a tale disposizione, non può aderire al regime il contribuente che esercita prevalentemente la sua attività nei confronti del datore di lavoro o con chi lo è stato nei due precedenti periodi di imposta; l'incompatibilità scatta anche se il rapporto sussiste con soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori.
L'Agenzia assimila al lavoro dipendente anche l'incarico di amministratore, ma non vi rientrano i commercialisti che possono svolgere la funzione di amministratore di società nella sfera della propria professione ed emettono fattura per il relativo compenso. Invece, negli altri casi l'incarico di amministratore, al limite anche con compenso irrisorio, fa scattare lo stato di lavoratore dipendente e quindi l'incompatibilità.
Il soggetto che è andato in pensione obbligatoria a termini di legge può aprire la partita Iva e operare anche esclusivamente nei confronti del proprio ex datore di lavoro applicando il regime forfettario. Per pensione obbligatoria, legalmente, dovrebbe intendersi quella di vecchiaia che si raggiunge senza opzioni che ne anticiperebbero gli effetti ( risposta 161 ). Ciò in quanto nella fattispecie non si sono verificate artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
La mano leggera dell’Agenzia si vede nella risposta 116 in cui ha consentito ad un medico di applicare il regime pur operando contemporaneamente come dipendente (guardia medica) e come professionista nei confronti della medesima struttura sanitaria. Ugualmente il forfait è stato consentito al medico dipendente di una struttura sanitaria che intendeva partecipare ad un concorso per un incarico presso la medesima struttura per il quale era obbligatorio essere titolari di partita Iva (risposte 163 e 170 ).
Il giovane professionista che apre partita Iva può applicare il regime anche se durante la pratica professionale percepiva un compenso assimilato ad una borsa di studio (risposta 115).
Il soggetto che ha svolto una attività all'estero come lavoratore dipendente e rientra in Italia avviando un’attività da libero professionista, intende applicare il regime forfetario fornendo prestazioni prevalentemente ai propri ex datori di lavoro non residenti; in questo caso l'Agenzia ha precisato ( risposta 173 ) che non c'è alcun ostacolo per l'applicazione del regime essendo irrilevante il lavoro dipendente compiuto all'estero.