Controlli e liti

Resta obbligatorio segnalare reati anche solo presunti

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il nuovo manuale operativo per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali predisposto dalla Guardia di finanza ha un’importanza fondamentale sia per le unità operative del Corpo, sia per i contribuenti perché illustra, in concreto, le modalità di intervento operativo in occasione dei controlli fiscali, le modalità di selezione dei contribuenti, la prassi da seguire in presenza di violazioni.

Tra i numerosi spunti di interesse va senz’altro segnalata la conferma di un recente modulo operativo ispettivo utilizzato quest’anno. Si passa infatti dal precedente concetto di verifica generale, che prevede una attività ispettiva per vari anni di imposta in tutti i comparti impositivi - e che risulta ormai obsoleta, sia per i tempi di esecuzione, sia per l’efficacia dell’ispezione - alla nuova nozione di “controllo”. Quest’ultimo riguarda un’attività ispettiva ridotta che in sostanza viene svolta quasi a “colpo sicuro” cioè quando, in virtù di una serie di riscontri, le violazioni sono già almeno potenzialmente emerse.

Si pensi al caso di elementi già acquisiti nel corso di altre indagini di polizia giudiziaria ed economico – finanziaria, alle ipotesi di sommerso d’azienda e di individuazione di evasori totali.

Va da sé che così operando si concentrano le attività su illeciti quasi certi e già individuati, evitando nel contempo di svolgere ispezioni lunghe, che non portano all’individuazione di alcuna effettiva violazione.

Passando agli aspetti di maggiore impatto (e purtroppo alla sostanziale conferma di direttive passate) va segnalata l’istruzione in base alla quale, ogniqualvolta i verificatori arrivano, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici o semplicissime, alla individuazione di una condotta che configuri un reato, gli stessi devono inviare al magistrato la prescritta comunicazione di notizia di reato. Ciò anche se le presunzioni sono state utilizzate per determinare l’imposta evasa per l’individuazione del superamento o meno delle soglie di punibilità nei delitti in tema di dichiarazioni. Viene poi evidenziato che i militari, d’intesa con l’autorità giudiziaria, non devono esimersi dal ricercare e produrre in ogni caso ulteriori elementi ai fini della più compiuta sostenibilità delle ipotesi accusatorie in sede penale.

La circolare chiarisce, al riguardo, che le valutazioni circa la concreta rilevanza delle presunzioni in sede penale spettano, ovviamente, all’autorità giudiziaria. Tuttavia va ricordato che spesso questo automatismo di comunicazione della notizia di reato (quasi a voler esimersi da qualsivoglia responsabilità che comunque ogni funzionario pubblico dovrebbe assumersi) alla fine rischia di tradursi spesso in un procedimento penale (privo di riscontri probatori effettivi).

In tale contesto è evidente il rischio di intasamento degli uffici giudiziari su questioni del tutto presuntive che ai fini penali non hanno alcuna concreta valenza, ma soprattutto l’elevato onere che si richiede al contribuente per sostenere procedimenti i quali, con un po’ di buon senso potevano essere evitati.

Vi è da sperare infine che venga anche abbandonata la prassi, purtroppo ancora riscontrabile in alcune controlli, in base alla quale l’ispezione deve sempre concludersi con qualche contestazione altrimenti si mette in dubbio la capacità di selezione e ispettiva dei verificatori.

Anche da questi profili si valuta l’effettivo recepimento del nuovo rapporto fisco/contribuente cui il manuale dice di ispirarsi.

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