Imposte

Resta stabile all’8% l’interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti

di Luca De Stefani

Anche per il secondo semestre 2018 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti è rimasta all'8 per cento. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, infatti, il comunicato del Mef che conferma allo 0% il tasso di riferimento, al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi, nel periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, in base al decreto legislativo n. 231/2002. Questo tasso è su base annuale e, al netto del consueto 8% fisso, era dello 0,05% fino al 30 giugno 2016. Successivamente è stato ridotto allo 0% dal 1° luglio 2016, cioè da quando è stata recepita la riduzione dallo 0,05% allo 0% del tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations), decisa il 16 marzo 2016.

A differenza del tasso di mora previsto dal Codice civile, pari allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, con quello “europeo”, introdotto dal decreto legislativo n. 231/2002 e pari all'8% dal 1° luglio 2016, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della notula.

Anche se il tasso viene modificato ogni sei mesi, il suo valore non è semestrale, ma annuale. Va moltiplicato per i giorni di ritardato pagamento nel semestre e per l'importo del credito insoluto, mentre al denominatore vanno sempre indicati 365 giorni e non 182 o 193. Se il ritardato pagamento si protrae per più semestri, vanno considerati i relativi saggi di interesse, riportati nella tabella a lato.

Il tasso degli interessi di mora dell'8% si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese (lavoratori autonomi compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in base al decreto legislativo n. 231/2002. Si applica anche ai contratti di subfornitura (articolo 3, legge 18 giugno 1998, n. 192) e ai contratti di trasporto di merci su strada (articolo 83-bis, commi da 12 a 13-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112).

Il tasso del comunicato semestrale del Mef è rilevante anche per il calcolo del tasso degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti relativi a contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con consegna nel territorio italiano, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, di quelli relativi ai conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o di quelli dei conferimenti di prodotti ittici. In questi casi, la maggiorazione del tasso indicato è di 12 punti. La normativa europea del decreto legislativo n. 231/2002 non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, dove dal 16 marzo 2016 la percentuale da utilizzare è scesa dal 5,05% al 5% .

La sequenza dal 2002 ad oggi

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