Imposte

Restano interventi che richiedono l’Iva esposta in fattura

di Luca De Stefani

Per le prestazioni diverse dai «servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento» di edifici (cioè diversi da quelli del reverse charge oggettivo dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del Dpr 633/1972) si applica sempre l’Iva esposta, in quanto se il contratto tra l’impresa terza e il «general contractor» si qualifica giuridicamente come un subappalto, vige la disapplicazione del reverse charge soggettivo dell’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, alle prestazioni di servizi «rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori». Infine, sempre per i servizi diversi da quelli interessati dall’inversione contabile oggettiva (della lettera a-ter), se il contratto si qualifica come un appalto, non è comunque applicabile il reverse charge soggettivo della lettera a), riservato ai soli «soggetti
subappaltatori».

Non è facile comprendere se il contratto in essere tra il «general contractor» e le imprese terze esecutrici dei lavori sia qualificabile come un contratto di appalto o subappalto (articolo 194 del decreto legislativo 50/2016, che ha sostituito il n. 163/2006; risoluzioni 111/E/2008 e 155/E/2007).

In ogni caso, se il contratto venisse qualificato come un subappalto, i subappaltatori (sempre di servizi diversi da quelli soggetti al reverse charge oggettivo della lettera a-ter) non potrebbero fatturare in reverse charge soggettivo dell’articolo 17, comma 6, lettera a), primo periodo, del Dpr 633/1972, in quanto dal primo febbraio 2008, questo reverse charge interno non si applica più «alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

Ma anche se il contratto venisse qualificato come un appalto, le imprese dovrebbero comunque fatturare con Iva (sempre di servizi diversi da quelli soggetti al reverse charge oggettivo), perché il reverse charge soggettivo si applica solo nei casi di subappalto.

Pertanto, per i servizi diversi da quelli soggetti al reverse charge oggettivo, le imprese devono fatturare le proprie prestazioni al «general contractor» con Iva esposta. L’aliquota Iva sarà la stessa che il «contraente generale», considerato appaltatore, applica al committente finale (circolari n. 19/E/2001, paragrafo 2.2.12 e n. 20/E/1973; risoluzione n. 400750/1986), con l’eccezione, però, nel caso in cui il «contraente generale» sia considerato un appaltatore, dell’agevolazione Iva dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, la quale non si applica ai subappalti. In questo caso, pertanto, anche se tra «contraente generale» e committente si può applicare l’Iva del 10% (con la limitazione dei beni significativi), tra il subappaltatore e il «contraente generale» (se considerato appaltatore) si deve applicare l’Iva del 22% (risoluzione n. 243/ 2007 e circolare n. 71/E/2000).

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