Retroattiva la nuova nozione di credito non spettante e inesistente
Una definizione che coincide con quella formulata in passato dalla giurisprudenza di legittimità
La nuova nozione di credito non spettante e inesistente introdotta con la riforma del regime sanzionatorio coincide con quella formulata in passato dalla giurisprudenza di legittimità penale con la conseguenza che, ai fini penali, essa non trova alcun ostacolo all’applicazione retroattiva. A fornire questo principio è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 19868/2025.
Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte un imprenditore veniva condannato in secondo grado per indebita compensazione...